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Bonus bebè

Assegno una tantum concesso per la nascita o l'adozione di un figlio. 

Indice dei contenuti
 

cos’ è

E’ un assegno una tantum che viene concesso per la nascita o l'adozione di un figlio.

L’importo dell’assegno per i nati/adottati nel 2013 è pari a:
€ 600 se si tratta di nascita o adozione del 1° figlio;
€ 810 se si tratta di nascita o adozione di un figlio successivo al primo;
€ 750 per ogni figlio se si tratta di nascita di gemelli o di adozione contestuale di più bambini.

 

quali sono i requisiti per ottenere il bonus 

- il figlio deve essere residente in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda ;

 

- il nucleo deve avere un’I.S.E.E. non superiore a 30.000 euro in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

 

- almeno uno dei due genitori, alla data di nascita del figlio, deve essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (come previsto dalla L.R. 30 novembre 2011, n.16) e deve contemporaneamente appartenere ad una delle seguenti categorie:

- essere cittadino italiano;

- essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

- essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

- essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

- essere straniero di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché residente nel territorio nazionale da non meno di cinque anni.

chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata da un genitore che, al momento della presentazione della domanda stessa, sia residente in Friuli Venezia Giulia. In particolare:

- nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente da uno dei due genitori;
- nel caso di non coniugati e non conviventi, dal genitore con cui il figlio convive;
- nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’autorità giudiziaria o, nel caso di affidamento condiviso, dal genitore con cui il figlio convive;
- nel caso in cui vi sia un unico genitore che esercita la potestà genitoriale, da questo unico genitore.

come ottenerlo

La domanda di erogazione dell’assegno, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita/adozione al Comune di residenza negli orari di sportello.



ultimo aggiornamento: giovedì 31 gennaio 2013

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