
Contributi ai comuni, per spese organizzative correlate ad iniziative di promozione della partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
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COMUNICATO (10.01.2013)
Con decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia, n. 2302 del 12 dicembre 2012, registrato il 31 dicembre 2012, è stata disposta, a favore dei Comuni beneficiari, la concessione dei contributi per gli importi rispettivamente indicati nella tabella allegata al decreto medesimo.
"Si ricorda che il contributo concesso può essere erogato solo a seguito dell’adozione del provvedimento istitutivo del CCR, che deve avvenire entro il termine del 30 settembre 2013, salvo proroga da concedersi in via amministrativa per motivate ragioni connesse alle tempistiche di attuazione delle attività già programmate, come stabilito con il Decreto n. 2302 sopra citato.
Inoltre, si informa che il medesimo Decreto n. 2302 stabilisce, per quanto riguarda la rendicontazione del contributo, che i Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro sei mesi dal termine dell’anno scolastico 2012-2013 la seguente documentazione:
- una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l’attività per la quale il contributo è erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione ai sensi dell’art. 42 (Rendicontazione semplificata) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- una relazione illustrativa delle attività svolte e degli esiti conseguiti, con indicazione delle spese sostenute;
- la dichiarazione di non essere beneficiario di altri finanziamenti o contributi a copertura della spesa indicata come importo finanziabile nell’atto di concessione."
Tabella contributi concessi
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La legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), art. 8, commi 23 e ss., come modificati dall’art. 9, commi 60 e 61 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), pubblicata sul supplemento ordinario n. 21 del 27 luglio 2012 al BUR n. 30 del 25 luglio 2012, prevede la concessione di un contributo ai comuni a copertura delle spese organizzative correlate ad iniziative di promozione della partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, attraverso l’istituzione di appositi organismi (ad es. Consigli Comunali dei Ragazzi).
La domanda di contributo, va presentata entro martedì 25 settembre 2012, insieme alla documentazione prevista, a:
Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione
Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia
Struttura stabile per l’esercizio della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza
via del Lavatoio, 1
34133 Trieste:
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della Direzione, (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30) oppure inviate tramite lettera raccomandata AR o trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it
Per ottenere l’erogazione del contributo è necessario trasmettere, anche successivamente qualora non sia stata già allegata alla domanda, copia del provvedimento istitutivo dell’organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi adottato dal competente organo comunale.
In riferimento al comma 25, l’entità del contributo, determinata sulla base delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun comune, calcolata al 31 dicembre 2010.
a) 3.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) 5.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti;
Per consultare il testo del decreto e dell'allegata tabella, cliccare qui”(link ai documenti suddetti)
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(Riferimento: L.R. n.7 del 24 maggio 2010 art. n. 49, lettere: b) diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori).
c) 8.000 euro per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.
Al fine di agevolare il calcolo dei possibili contributi da assegnare a ciascun comune che farà richiesta, ci si avvale dei dati forniti ed elaborati dal Servizio Statistica e affari generali - Regione FVG, con riferimento alla popolazione di ciascuno, calcolata al 31.12.2010.