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Contributi per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

FAQ - Contributi per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

L'imposta di bollo va pagata unicamente tramite il modello F23. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale.
Alcune indicazioni per la compilazione del modello F23:

1) CAMPO 4: indicare i dati del soggetto beneficiario
2) CAMPO 6: indicare il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate attinente alla sede del candidato beneficiario (TI2 per Trieste, Tl4 per Gorizia, Tl6 per Pordenone, Tl8 per Udine)
3) CAMPO 10: nel campo Anno scrivere "2019". Nel campo Numero scrivere "L.R. 13/2019 ART. 5"
4) CAMPO 11: indicare come codice tributo "456 T"
5) CAMPO 12: indicare come descrizione "Imposta di bollo per contributi accumulatori"
6) CAMPO 13: importo 16,00 euro

Una scansione del pagamento dell'imposta di bollo deve essere allegata alla domanda di contributo.

 Il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, ivi comprese le detrazioni fiscali nel limite della spesa sostenuta e rimasta a carico del beneficiario. Tuttavia va verificato con gli enti che erogano gli altri incentivi e contributi se questi ultimi siano cumulabili con il contributo regionale. Ad esempio, qualora si rendicontasse la spesa di 10.000 euro, a fronte di una spesa prevista indicata in domanda almeno pari a tale importo, si riceverà un contributo pari a 3.000 euro. La spesa sostenuta e rimasta a carico del beneficiario sarà quindi pari a 7.000 euro su cui sarà possibile fruire di altri incentivi e contributi, a patto che siano compatibili con la fruizione del contributo regionale.

La fattura deve riportare la  specificazione del costo dell’accumulatore e della sua installazione, nonché la dichiarazione che il documento viene utilizzato per l'erogazione del contributo di cui alla L.R. 13/2019, art. 5, commi da 25 a 27.

Pertanto, nel caso in cui la ditta non sia soggetta all'obbligo di emissione di fattura elettronica, andrà apposta la dicitura "fattura utilizzata per l'erogazione del contributo di cui alla L.R. 13/2019, art. 5, commi da 25 a 27" sull'originale della fattura analogica e quindi scansionata e caricata nel sistema Istanze on line.

Qualora la ditta rientri invece tra i soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica, è possibile chiedere che la medesima dicitura sia inserita in fase di creazione del documento fiscale. Infatti tale dicitura non può essere aggiunta in seguito da parte del beneficiario in quanto non in possesso dell'originale.

A ogni modo nella dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai fini della rendicontazione, con riferimento all'obbligo di annullamento della documentazione di spesa in originale ai fini dell'incentivo, viene precisato che le fatture in formato digitale oggetto di rendicontazione non sono state utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici (ovvero in quale misura) e che il beneficiario si impegna a utilizzarle in futuro per ottenere altri finanziamenti nel limite della spesa sostenuta che rimarrà a proprio carico a seguito dell'erogazione del contributo..

La dichiarazione fa riferimento al momento in cui la si compila. Pertanto, se non si è cominciato a godere di altre agevolazioni sulle fatture, è corretto indicare di non aver ottenuto benefici economici. Per esempio, nel caso delle detrazioni fiscali, si considera che il beneficio sia ottenuto nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi. Ovviamente, una volta ottenuta l'erogazione del contributo regionale, il beneficiario dovrà avere cura di indicare come importo da utilizzare per la detrazione fiscale l'importo della fattura al netto del contributo regionale ricevuto.

ultimo aggiornamento: Wed Oct 13 16:09:52 CEST 2021