Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti agevolati
(art. 2, comma 63 e seguenti, legge regionale 24/2009)
I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio del Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 98, comma 3, della legge
regionale 29/2005, possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento della quota
capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata e' scadenzata su frazione d'anno.
Previa domanda dell'impresa beneficiaria all’organo gestore dei Fondi (Banca Mediocredito
FVG), l'operazione di sospensione puo' essere effettuata in relazione a rate non ancora scadute
alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi si attiene al principio di
sana e prudente gestione e verifica la capacita' di continuita' aziendale dell'impresa richiedente
sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od
organizzativo fornite dall'impresa stessa.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del
piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle
scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la
stessa periodicità, mentre il tasso da applicare e' il tasso di riferimento calcolato in
conformita' alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina
l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti bancari con agevolazione in conto
interessi
(art. 2, commi 68, 68 bis e 69, legge regionale 24/2009)
Previa domanda alla banca mutuataria da parte delle imprese beneficiarie, possono essere
oggetto di operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o
per periodo analogo se la rata e' scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso
contrattuale e la stessa periodicita', i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi,
entro la data del 7 gennaio, contributi in conto interessi in virtu' delle disposizioni di seguito
elencate:
1)
articoli 95 (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio)
e 96 (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio) della
legge regionale 29/2005;
2)
titolo I (Contributi rateati e riduzioni del costo dei mutui e dei relativi
prefinanziamenti) della
legge regionale 20/1985 (Interventi finanziari per la qualificazione ed il
potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia);
3)
articolo 7, commi 69 e seguenti (contributi a favore dei confidi tra le imprese
commerciali e turistiche del Friuli Venezia Giulia, per l'attivazione mediante convenzioni con
istituti di credito di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o
ricapitalizzare l'azienda), della
legge regionale 4/2001;
4) articolo 6, comma 48, lettera a) (Acquisto di macchine utensili –
Legge Sabatini), della legge regionale 23/2002;
5)
articolo 1 (contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di
erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la
riqualificazione delle strutture ricettive e per la realizzazione o la ristrutturazione di
strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica) della
legge 424/1989 (Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree
interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare
Adriatico).
La sospensione puo' avere luogo anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di
ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di
riferimento.
L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico
dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla
base del piano di ammortamento originario, compete alla impresa beneficiaria relativamente alle
rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse,
entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione
regionale medesima.
Sono ammissibili alla sospensione le rate in scadenza o gia' scadute, ossia non pagate o
pagate parzialmente, da non piu' di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.