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Finanziamenti alle società di gestione degli alberghi diffusi

Contributi in conto capitale a titolo “de minimis” alle società di gestione degli alberghi diffusi.

Di che cosa si tratta

La società di gestione è il cuore pulsante del modello di riqualificazione del territorio che la Regione ha posto in essere attraverso la realizzazione dei progetti integrati di “Albergo diffuso”.
Il ruolo che l’Amministrazione regionale ha dato a questo soggetto di natura pubblico-privata e di cui fanno parte i proprietari degli immobili ed i Comuni, è principalmente quello di leggere la vocazione del territorio e di tradurla in un modello appetibile di offerta turistica, attraverso meccanismi di governance territoriale.
La Regione ha quindi inteso sostenere questo ruolo della società di gestione, con l'istituzione di un finanziamento previsto dall’articolo 8, commi da 69, a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.
I criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, sono determinati da un apposito Regolamento di esecuzione.
Nei primi due anni di applicazione della norma, la Regione ha indirizzato la propria azione per sostenere la fase iniziale ovvero lo start up delle società di gestione. Negli anni successivi, apportando opportune modifiche al Regolamento di esecuzione, la Regione intende orientare l’attività degli “Alberghi diffusi” a migliorare la qualità dell’offerta turistica da un lato e dall’altro a rafforzare la capacità di fungere da volano dello sviluppo socio-economico del proprio territorio.

Beneficiari

I beneficiari possono essere le società di gestione, che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisisti:
a) formale costituzione : per formale costituzione si intende il possesso, al momento della presentazione della domanda, dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di Albergo diffusodi cui all’articolo 56 della Legge Regionale 16 gennaio 2002 n. 2 “Disciplina organica del turismo” e successive modificazioni ed integrazioni.
b) effettiva operatività : è effettivamente operativa la società che gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell’anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un minimo complessivo di 700 presenze.
Per la verifica dell’effettiva operatività ci si avvale del registro delle presenze di cui all’articolo 8 comma 71, della L.R. 2/2006 come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2010.

Intensità dell’incentivo

Gli incentivi sono concessi nella forma di contributi in conto capitale a titolo “de minimis” sulle spese ammissibili sostenute dalle società di gestione, nell’anno solare di presentazione della domanda, in proporzione al punteggio ottenuto e comunque nel limite delle disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda, debitamente sottoscritta ed unitamente alla documentazione necessaria, è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro e non oltre il termine del 31 marzo di ogni anno.



ultimo aggiornamento: Wednesday 07 March 2012

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