LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 5
 (Misure a sostegno delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.
1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dall' articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014 .
1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.
1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 5/2020
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 2, L. R. 5/2020
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
4Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
5Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
6Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 5, comma 1, L. R. 11/2020