L’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) prevede la concessione di contributi a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della Regione per l’attuazione di iniziative progettuali dirette all’estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell’occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.


Con Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 0289/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 21 dicembre 2011, come modificato con DPReg. del 1 agosto 2013, n. 0132/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 14 agosto 2013, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in attuazione dell’articolo 8 della LR. 50/1993.


Non sono previsti stanziamenti a carico del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018.

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