
Cogaranzie da affiancare a garanzie dei confidi per finanziamenti per l’operatività corrente, il consolidamento di passività a breve termine, la rimodulazione di pregresse esposizioni finanziarie.
Di che cosa si tratta
Il Fondo, previsto dall’
articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, e la controgaranzia regionale,
prevista dall’
articolo 14 della legge regionale 11/2009 e disciplinata dalla
deliberazione della Giunta regionale 1757/2009, sono gli strumenti con i quali
la Regione intende contribuire al superamento delle difficoltà di accesso al credito da parte delle
PMI.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese aventi sede o unità operativa nel territorio
regionale, in tutti i settori produttivi, fatte salve le esclusioni derivanti dalla
pertinente normativa comunitaria.
Spese ammissibili
Il Fondo concede cogaranzie, da affiancare a corrispondenti garanzie dei confidi
convenzionati, che possono assistere le seguenti operazioni bancarie:
- finanziamenti di durata non superiore a 18 mesi per l’operativita' corrente
- finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiori a 5 anni finalizzati al
consolidamento di passivita' a breve termine
- rimodulazione di pregresse esposizioni finanziarie.
Alla cogaranzia del Fondo regionale ed alla garanzia dei confidi convenzionati e' collegata
la controgaranzia a valere direttamente sulle disponibilita' del bilancio della Regione.
Intensità delle garanzie
La cogaranzia del Fondo e la garanzia del confidi possono assistere, complessivamente, fino
all’80% dell’importo del finanziamento bancario.
La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40% del
finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.
La cogaranzia è concessa in base alla regola “de minimis” prevista dal
regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
In alternativa, la cogaranzia puo' essere concessa in base al regime degli aiuti di importo
limitato sotto forma di garanzia in virtu' dell'
articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009.
La controgaranzia assiste il 100% della cogaranzia del Fondo e fino all’80% della garanzia
dei confidi convenzionati.
Domande e rilascio della cogaranzia
La
domanda per ottenere la cogaranzia del Fondo regionale, da affiancare alla
richiesta di una corrispondente garanzia ad uno dei confidi convenzionati, va presentata alla banca
convenzionata presso la quale la PMI intende realizzare l’o perazione finanziaria da garantire. La
banca convenzionata provvede ad inviare la domanda, unitamente alla ulteriore documentazione
necessaria, al Comitato di gestione del FRIE, il quale entro 15 giorni delibera in ordine alla
concessione della garanzia a favore della banca convenzionata e nell’interesse della PMI.
Per informazioni
Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia
via Locchi 19
34123 Trieste
tel. 040 3197509
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