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Contributi nella forma di credito di imposta a favore delle imprese operanti sul territorio regionale

FAQ - Contributi nella forma di credito di imposta a favore delle imprese operanti sul territorio regionale

Il contributo concesso ai sensi dell’articolo 2, commi da 34 a 40 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e ai sensi dell’art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 è un AIUTO MATERIALE  che si realizza non con una erogazione vera e propria,  ma con l’autorizzazione a usare il contributo come un credito di imposta. Non è, pertanto, un credito di imposta  inteso come AIUTO FISCALE AUTOMACO IN AUTOLIQUIDAZIONE. Infatti i relativi dati  non devono venire indicati nella SEZIONE XVIII degli aiuti di stato come agevolazione fiscale IRAP o nel  quadro RS  della  Dichiarazione nel Modello Redditi dove è presente  il prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato al fine di consentire la registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Nel nostro caso, quella registrazione c’è già stata a monte, quindi non c’è necessita di esporla nelle dichiarazione fiscali.
L’impresa deve valutare se, come soggetto contribuente, è tenuta a denunciare questo contributo (che ha utilizzato in compensazione e che è indubbiamente un contributo pubblico) come RICAVO ovvero se concorra o meno nella base imponibile per l’IRAP, tutto ciò al pari di quanto accade normalmente tutte le volte in cui un’impresa riceve un contributo pubblico mediante erogazione, sulla scorta di un provvedimento di concessione. Deve valutare se per lui quel contributo costituisce “ricchezza” da tassare.

Non sono previsti tempi minimi ma il progetto può durare fino al momento della rendicontazione, ovvero 30 mesi dalla ricezione del decreto di concessione contributo

Dal 1° gennaio 2019 alla rendicontazione (da presentare 30 mesi dopo la ricezione del decreto di concessione, che verrà adottato entro il 31 dicembre 2019)

Sì se tale contributo è in de minimis oppure al di fuori degli aiuti di Stato. In caso contrario non è consentito il cumulo (regolamento art. 5)

Poiché l’atto finale interverrà successivamente alla chiusura del bando, è necessario attendere il prossimo bando 2020

Ai contributi regionali in forma di credito d’imposta non è applicabile la normativa nazionale pertanto non è prevista l’ipotesi di riduzione della tassazione

Nella compilazione del modello F24 l’anno di riferimento da indicare è il 2019, concessione del credito d’imposta

Qualora il credito d’imposta venga rideterminato l’amministrazione procederà alla richiesta di rimborso della quota non spettante comprensiva di interessi

L’ammissibilità della spesa è definita agli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 197/2019. Poiché la contribuzione in forma di credito di imposta costituisce una modalità di fruizione diversa da quelle normalmente attivate dall’Amministrazione regionale, si invita a leggere periodicamente le FAQ per essere messi al corrente di tutti gli aggiornamenti utili alla migliore definizione dell’ammissibilità delle spese oggetto di contributo

Il credito d’imposta concesso con decreto n. 3793/PROTUR dd. 19/12/2019, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento approvato con DPReg 197/2019, può essere usufruito dal mese successivo al ricevimento della comunicazione prot 4379/PROTUR dd. 28/02/2020, quindi da marzo 2020, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa. L’utilizzo non dipende dalla spesa pro quota sostenuta nell’anno.

Le spese sostenute devono essere certificate ai sensi dell’art. 41 bis della legge regionale 7/2000 al momento dell’invio della rendicontazione. La rendicontazione deve essere presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione.
Le informazioni che possiamo fornire sono relative alla configurazione del contributo sulla base dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, pertanto, il contributo concesso con decreto 3793/PROTUR dd. 19/12/2019 nel bilancio dell’amministrazione regionale rappresenta una spesa corrente impegnata nell’anno 2019 e portata, a seguito del riaccertamento dei residui, in competenza all’anno 2020. La competenza verrà spostata all’anno successivo fino al ricevimento della rendicontazione da parte delle singole imprese beneficiarie. Per quanto riguarda la conformazione del contributo sulla base dei principi contabili che informano la predisposizione dei bilanci civilistici, si rimanda per quanto di competenza.
Al contributo concesso con decreto 3793/PROTUR dd. 19/12/2019 non può essere applicata l’e rogazione anticipata di cui all’art. 2 della LR 5/2020 in quanto è attribuito al beneficiario nella forma di credito d’imposta e come tale permane. In ogni caso, dallo scorso mese di marzo, il contributo è utilizzabile da subito anche per l’intero importo. La rendicontazione potrà avvenire, invece, solo al termine della realizzazione del progetto.

Atteso che la data ultima per la presentazione della rendicontazione è il 28 agosto 2022, ovvero entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione (28.2.2020) e che il credito d’imposta deve essere utilizzato prima della rendicontazione, il progetto deve essere concluso entro tale data.
La richiesta di proroga deve pervenire via pec all’indirizzo economia@certregione.fvg.it  entro  la data inizialmente prevista per la chiusura del progetto.

La FAQ indica il periodo massimo di ammissibilità della spesa. La data di conclusione del progetto, non necessariamente coincide con la scadenza dell’ammissibilità della spesa. Il progetto potrebbe essere completato, ma potrebbero esserci ancora delle fatture Vs fornitori da saldare. Resta inteso che qualora il beneficiario preveda di concludere il progetto successivamente a quanto preventivato, dovrà inoltrare formale richiesta di proroga sottoscritta dal legale rappresentante indicando le motivazioni.

Il regolamento 197/2019 art. 5 prevede che i contributi concessi sotto forma di credito d’i mposta sono cumulabili esclusivamente con altri incentivi concessi in regime “de minimis” e con misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite di cui all’articolo 4, mentre l'ultimo bando 1.2.a.1 POR-FESR prevede che i contributi previsti dal bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese. L’impresa dovrà optare per l’uno o per l’altro contributo atteso che il bando POR-FESR non ammette la cumulabilità.

L’importo da rendicontare è pari all’importo del costo del progetto indicato nella domanda di concessione, qualora venga rendicontato un importo inferiore il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

ultimo aggiornamento: Mon Dec 20 14:15:10 CET 2021