La legge regionale 29/2005 rappresenta un importante traguardo nella produzione normativa regionale in materia di attività di commercio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costituendo un vero e proprio testo unico di settore, in cui per la prima volta viene riunita la disciplina amministrativa delle seguenti attività economiche:
- vendita al dettaglio in sede fissa
- commercio sulle aree pubbliche
- punti vendita della stampa quotidiana e periodica
- somministrazione di alimenti e bevande
- interventi agevolativi nei settori produttivi.
Rispetto alla stessa legislazione dello Stato (si fa riferimento al cosiddetto Bersani bis,
ossia alla legge 248/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) la legge regionale ha anticipato scelte di politica normativa di
liberalizzazione delle attività commerciali e snellimento delle procedure che, a livello
esemplificativo, riguardano in particolare:
- la totale liberalizzazione degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 400
metri quadrati (attivabili con semplice denuncia d’inizio attività)
- la soppressione delle Commissioni pubblici esercizi (legge 287/1991, art. 6)
- l’eliminazione della Conferenza di servizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni
commerciali per grandi strutture di vendita (decreto 114/1998, art. 9) e conseguente totale
devoluzione di competenza ai Comuni (ai quali compete la predisposizione degli atti pianificatori).
Con la legge regionale 7/2007 sono state apportate alla normativa le modificazioni
necessarie derivanti essenzialmente da esigenze di natura tecnica, al fine di adeguare la
disciplina di settore ai nuovi principi dettati dalla legislazione statale nel campo delle attività
produttive (ci si riferisce alla citata legge 248/2006), "in relazione all’improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di
mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’o
ccupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi
posti di lavoro" (così si esprimono l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità
di regolazione e vigilanza di settore).
In particolare, l’articolo 2 della legge regionale 7/2007 recepisce
nell'ordinamento regionale la liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco introdotta con il
decreto legge 223/2006.
La legge regionale 7/2007 è stata anticipata dalla circolare congiunta della
direzione centrale Attività produttive e della direzione centrale salute e protezione sociale
(prot. 20017/SPS/farm 2.3.6. del 6 ottobre 2006). Con essa sono state impartite analitiche
istruzioni - per la parte di competenza del diritto amministrativo del commercio e ai fini della
vendita in questione - affinchè la previa comunicazione alla Regione (legge. 248/2006, art. 5, c.
1) pervenga all’Osservatorio regionale del commercio (legge regionale 29/2005, art. 84)
per il tramite del Comune territorialmente competente.
Si evidenzia che sul bollettino ufficiale regionale 21 novembre 2007, n. 47 è stato
pubblicato il decreto del presidente della Regione 13 novembre 2007, n. 368/Pres recante
"Regolamento regionale di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli
ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale 29/2005 e composizione dei nuovi
ambiti territoriali".
Con tale atto sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali che raggruppano, secondo aree
omogenee, i Comuni qualificati come località non turistiche, ai fini della determinazione
degli orari, e precisamente delle giornate di chiusura domenicale e festiva, in sede di Conferenza
dei Comuni. Sono stati individuati quattro ambiti, di cui tre a livello provinciale (isontino,
pordenonese e udinese), uno invece a livello interprovinciale, in quanto raggruppante Comuni in cui
sono insediate realtà commerciali di grande struttura, come individuate dall'articolo 3 del
decreto. Tale ambito è aggiornato d'ufficio con l'inserimento di Comuni che, nel tempo, divengano
la sede di analoghe realtà economiche.
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo