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informazioni generali sulla legge regionale 29/2005

La legge regionale 29/2005 rappresenta un importante traguardo nella produzione normativa regionale in materia di attività di commercio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costituendo un vero e proprio testo unico di settore, in cui per la prima volta viene riunita la disciplina amministrativa delle seguenti attività economiche:

- vendita al dettaglio in sede fissa
- commercio sulle aree pubbliche
- punti vendita della stampa quotidiana e periodica
- somministrazione di alimenti e bevande
- interventi agevolativi nei settori produttivi.

Rispetto alla stessa legislazione dello Stato (si fa riferimento al cosiddetto Bersani bis, ossia alla legge 248/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) la legge regionale ha anticipato scelte di politica normativa di liberalizzazione delle attività commerciali e snellimento delle procedure che, a livello esemplificativo, riguardano in particolare:

- la totale liberalizzazione degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 400 metri quadrati (attivabili con semplice denuncia d’inizio attività)
- la soppressione delle Commissioni pubblici esercizi (legge 287/1991, art. 6)
- l’eliminazione della Conferenza di servizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita (decreto 114/1998, art. 9) e conseguente totale devoluzione di competenza ai Comuni (ai quali compete la predisposizione degli atti pianificatori).

Con la legge regionale 7/2007 sono state apportate alla normativa le modificazioni necessarie derivanti essenzialmente da esigenze di natura tecnica, al fine di adeguare la disciplina di settore ai nuovi principi dettati dalla legislazione statale nel campo delle attività produttive (ci si riferisce alla citata legge 248/2006), "in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’o ccupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro" (così si esprimono l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità di regolazione e vigilanza di settore).

In particolare, l’articolo 2 della legge regionale 7/2007 recepisce nell'ordinamento regionale la liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco introdotta con il decreto legge 223/2006.
La legge regionale 7/2007 è stata anticipata dalla circolare congiunta della direzione centrale Attività produttive e della direzione centrale salute e protezione sociale (prot. 20017/SPS/farm 2.3.6. del 6 ottobre 2006). Con essa sono state impartite analitiche istruzioni - per la parte di competenza del diritto amministrativo del commercio e ai fini della vendita in questione - affinchè la previa comunicazione alla Regione (legge. 248/2006, art. 5, c. 1)  pervenga all’Osservatorio regionale del commercio (legge regionale 29/2005, art. 84) per il tramite del Comune territorialmente competente.

 

Si evidenzia che sul bollettino ufficiale regionale 21 novembre 2007, n. 47 è stato pubblicato il decreto del presidente della Regione 13 novembre 2007, n. 368/Pres recante "Regolamento regionale di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali".
Con tale atto sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali che raggruppano, secondo aree omogenee,  i Comuni qualificati come località non turistiche, ai fini della determinazione degli orari, e precisamente delle giornate di chiusura domenicale e festiva, in sede di Conferenza dei Comuni. Sono stati individuati quattro ambiti, di cui tre a livello provinciale (isontino, pordenonese e udinese), uno invece a livello interprovinciale, in quanto raggruppante Comuni in cui sono insediate realtà commerciali di grande struttura, come individuate dall'articolo 3 del decreto. Tale ambito è aggiornato d'ufficio con l'inserimento di Comuni che, nel tempo, divengano la sede di analoghe realtà economiche.



ultimo aggiornamento: Wednesday 13 July 2011

normativa

  • legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

    Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo

  • legge regionale 12 aprile 2007, n. 7
    Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005 n. 29 e 16 gennaio 2002 n. 2 in materia di commercio e turismo
  • legge regionale 12 febbraio 2009, n. 1
    Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione
  • decreto del presidente della Regione 13 novembre 2007, n. 368/Pres
    Regolamento regionale di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali. Approvazione