Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti agevolati
(art. 2, comma 63 e seguenti, legge regionale 24/2009)
I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo di rotazione per le imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 46, comma
1, della legge regionale 12/2002 possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento
della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata e' scadenzata su
frazione d'anno.
Previa domanda dell'impresa beneficiaria all’organo gestore dei Fondi (Banca Mediocredito
FVG), l'operazione di sospensione puo' essere effettuata in relazione a rate non ancora scadute
alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi si attiene al principio di
sana e prudente gestione e verifica la capacita' di continuita' aziendale dell'impresa richiedente
sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od
organizzativo fornite dall'impresa stessa.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del
piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle
scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la
stessa periodicita', mentre il tasso da applicare e' il tasso di riferimento calcolato in
conformita' alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina
l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti bancari con agevolazione regionale in
conto interessi
(art. 2, commi 68, 68 bis e 69, legge regionale 24/2009)
Previa domanda alla banca mutuataria da parte delle imprese beneficiarie, possono
essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se
annuale o per periodo analogo se la rata e' scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso
tasso contrattuale e la stessa periodicita', i finanziamenti in relazione ai quali sono stati
concessi, entro la data del 7 gennaio 2010, contributi in conto interessi in virtu' delle
disposizioni di seguito elencate:
1)
articolo 142 (Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito alle imprese
artigiane programma 3.3.2.) della
legge regionale 5/1994;
2)
articoli 50 (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali)
e 51 (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve
termine) della
legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato);
3) articolo 6, comma 48, lettera a) (Acquisto di macchine utensili –
Legge Sabatini), della legge regionale 23/2002.
La sospensione puo' avere luogo anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di
ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di
riferimento.
L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico
dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla
base del piano di ammortamento originario, compete alla impresa beneficiaria relativamente alle
rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse,
entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione
regionale medesima.
Sono ammissibili alla sospensione le rate in scadenza o gia' scadute, ossia non pagate o
pagate parzialmente, da non piu' di 180 giorni alla data di presentazione della
domanda.
Riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento dei piani di ammortamento di
finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi di cui all’Obiettivo 2 2000-2006
(art. 2, comma 97, legge regionale 24/2009)
I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtu' delle
disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento,
sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in
cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di
riferimento:
a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
artigiane;
b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese
artigiane.