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sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti con agevolazione regionale

Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti agevolati
(art. 2, comma 63 e seguenti, legge regionale 24/2009)


I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002 possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata e' scadenzata su frazione d'anno.
Previa domanda dell'impresa beneficiaria all’organo gestore dei Fondi (Banca Mediocredito FVG), l'operazione di sospensione puo' essere effettuata in relazione a rate non ancora scadute alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi si attiene al principio di sana e prudente gestione e verifica la capacita' di continuita' aziendale dell'impresa richiedente sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo fornite dall'impresa stessa.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicita', mentre il tasso da applicare e' il tasso di riferimento calcolato in conformita' alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

 

 

Sospensione del pagamento di rate di finanziamenti bancari con agevolazione regionale in conto interessi
(art. 2, commi 68, 68 bis e 69, legge regionale 24/2009)


Previa domanda alla banca mutuataria da parte delle imprese beneficiarie, possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata e' scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicita', i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, entro la data del 7 gennaio 2010, contributi in conto interessi in virtu' delle disposizioni di seguito elencate:
1) articolo 142 (Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito alle imprese artigiane programma 3.3.2.) della legge regionale 5/1994;
2) articoli 50 (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali) e 51 (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine) della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato);
3) articolo 6, comma 48, lettera a) (Acquisto di macchine utensili – Legge Sabatini), della legge regionale 23/2002.
La sospensione puo' avere luogo anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete alla impresa beneficiaria relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.
Sono ammissibili alla sospensione le rate in scadenza o gia' scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente, da non piu' di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

 

 

Riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento dei piani di ammortamento di finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi di cui all’Obiettivo 2 2000-2006
(art. 2, comma 97, legge regionale 24/2009)


I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtu' delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di riferimento:
a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;
b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane.



ultimo aggiornamento: Wednesday 23 February 2011