Le micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici possono beneficiare di incentivi per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche, accertate ai sensi della normativa vigente, verificatesi sul territorio regionale e non coperti da assicurazione (Legge regionale 22/2007, articolo 6, commi 68, 69 e 70)
Micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici che hanno subito danni superiori a euro 5.000 a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale segnalati dai sindaci dei Comuni interessati e oggetto di verifica da parte della Protezione civile della Regione.
Sono ammissibili ad incentivo le spese per:
a) il ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, industriale, commerciale,
artigianale, turistica o agricola, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree
attrezzate e gli impianti fissi in genere, siano essi in proprietà o in utilizzo a diverso titolo
purchè la spesa risulti effettivamente a carico dell'impresa richiedente
b) le spese accessorie connesse al ripristino degli immobili di cui alla lettera a)
c) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'attività
dell'impresa, di proprietà o a qualunque titolo posseduti, nonché la ricostituzione dei prodotti in
esposizione; nel caso di danno riparabile, si fa riferimento al costo per la riparazione; in caso
di danno non riparabile, si fa riferimento al costo per il riacquisto di un bene avente analoghe
caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato
d) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiatee) il ripristino dei
prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli
f) le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi di ripistino di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b)
L'Amministrazione regionale concede l'incentivo una tantum nella misura massima di 40.000,00
euro in relazione alle spese ammissibili preventivate, ad effettivo carico dell'impresa
richiedente.
L'intensità dell'incentivo è graduata, in misura uguale per tutte le zone colpite, tra un
massimo del 100% e un minimo del 30% delle spese ammissibili preventivate, determinato, sulla base
dei danni complessivamente quantificati dai singoli Comuni, in rapporto alle risorse finanziarie
disponibili a bilancio per lo specifico evento atmosferico eccezionale e fino ad esaurimento delle
stesse.
Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici.
I sindaci dei Comuni interessati segnalano tempestivamente il verificarsi dell'evento atmosferico eccezionale alla Direzione centrale attività produttive-Servizio politiche economiche e marketing territoriale che - di concerto con la Protezione civile della Regione - accerta l'effettiva eccezionalità dell'evento segnalato.
La domanda deve essere redatta secondo apposito modello e presentata, per il tramite del Comune nel cui territorio è stabilita la sede o l'unità operativa, dell'impresa beneficiaria, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data