volontariato promozione sociale

Registro Associazioni di Promozione Sociale (APS)

FAQ - Il Registro delle associazioni di promozione sociale - Costituzione APS e adeguamenti statutari

Le Associazioni di Promozione Sociale APS già iscritte nei rispettivi Registri Regionali hanno tempo fino al 31 ottobre 2020 per ADEGUARE i propri Statuti e recepire le disposizioni previste nel Codice del terzo Settore (D. Lgs 117/2017), necessarie per mantenere l'iscrizione al futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le assemblee, convocate per approvare le modifiche statutarie finalizzate agli adeguamenti statutari obbligatori, se riunite entro il termine del 31 ottobre, possono procedere con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
La Regione FVG, in collaborazione con il Centro Servizi del FVG, offre un servizio di accompagnamento all'adeguamento degli statuti. Per fruirne è necessario accedere, con le credenziali dell’ente, all’Area Riservata del sito www.csvfvg.it.

Atti costitutivi e Statuti di una APS devono essere conformi alle previsioni normative del D.lgs. 117/2017 e devono contenere le previsioni inderogabili dalla stessa previste.
L'atto costitutivo deve indicare:

- la denominazione dell'ente;

- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;

- la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;

- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;

- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto, che contiene in genere le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se steso come atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Per ricevere indicazioni più dettagliate sulla costituzione di una APS è possibile avvalersi del servizio gratuito di orientamento predisposto dal CSV FVG in collaborazione con la Regione FVG, accedendo, come persona, all’Area Riservata del sito www.csvfvg.it

Gli Statuti e gli Atti costitutivi devono contenere in maniera espressa le indicazioni previste dalla legge.
Si pone l’attenzione sul fatto che l’attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale – indicata all’articolo 5 del Codice del terzo Settore - (D. Lgs. 117/2017) deve essere indicata con richiamo chiaro ed espresso ad una o più lettere dell’elenco contenuto nell’articolo 5. Unitamente al richiamo della o delle lettere che individuano l’attività di interesse generale, la stessa può essere specificata dettagliando in modo più puntuale la tipologia di attività che verrà svolta.
Nello specifico, di seguito si riporta un elenco degli elementi che vanno contemplati negli statuti di un'APS:
• Indicare il riconoscimento o meno della personalità giuridica;
• La denominazione sociale deve contenere l’acronimo della sezione di appartenenza (APS);
• Qualora lo Statuto preveda la possibilità di associare anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, è necessario altresì specificare che “il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale”
• Rendere in modo esplicito l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa;
• Specificare che il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge;
• Specificare che il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• Esplicitare il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
• Specificare chiaramente il diritto e le modalità con cui gli associati e gli aderenti possono esaminare i libri sociali Esempio: presa visione presso la sede dell’associazione, via telematica, etc… ;
• Indicare l’organo competente a redigere il bilancio, nelle forme in cui deve essere redatto;
• Specificare che “deve essere nominato un Organo di Amministrazione; la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate;
• L’Assemblea deve svolgere tutti i compiti definiti dall’art. 25 c. 1 del CTS;
• Vanno riportate adeguate indicazioni su Organo di Controllo e Revisore Legale ai sensi dell’art. 30 e 31 del CTS;
• Prevedere in modo esplicito che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

ultimo aggiornamento: Tue Jun 09 09:56:07 CEST 2020