LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Sacile con decreto n. 3962/CULT del 8 novembre 2007, per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreti n. 2102/CULT del 4 giugno 2015 e n. 1.3519/CULT dell'11 settembre 2017, permane sospesa, in deroga al disposto dell' articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 3.
5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa regionale per le medesime attività.
6.
I commi da 1 a 10 e da 88 a 97 bis dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 marzo 2019.
8.  
( ABROGATO )
(1)
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore l'1 gennaio 2020.
11. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)), sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, a fronte di apposita istanza presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
14.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014 la parola << triennali >> è sostituita dalla seguente: << annuali >>.

15. Per la finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Sequals con decreto n. 3962/CULT del 9 ottobre 2017, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi comunali, nonché sino alla concorrenza dell'importo di 25.000 euro per il completamento e miglioramento del campo sportivo di Lestans a integrazione di quanto previsto nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019-2021, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 .
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Sequals presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente a una relazione descrittiva e al relativo quadro economico di dettaglio dei nuovi interventi.
18. Con apposito decreto il Servizio competente provvede a convertire il contributo per i nuovi interventi e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011, ancorché il Comune non abbia rispettato i termini di inizio, fine e rendicontazione dei lavori.
20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 5, L.R. 23/2015.