Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8

Testo unico in materia di sport.

Art. 11

(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009

Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010

Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013

Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013

10 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013

11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014

12 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.