In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, lo Stato italiano con la legge 482/1999 ha normato la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche d’Italia. In Friuli Venezia Giulia la legge individua le poplazioni germaniche, slovene e quelle parlanti il friulano.
Si delinea così nel Friuli - Venezia Giulia una situazione di “plurilinguismo” regionale, sulla quale la Regione in base al suo Statuto di autonomia, è chiamata ad operare.
 

Quadro normativo nazionale

La Repubblica italiana, fin nella sua Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, statuisce, nei “principi fondamentali”, il diritto dei cittadini alla propria identità linguistica, in particolare:

  • all'articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
  • all’articolo 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche."

Con la Legge del 15 dicembre 1999, n.482 lo Stato italiano ha provveduto a normare, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche dell’Italia. Fino a quella data le minoranze linguistiche tutelate, in particolare gli sloveni del Friuli Venezia Giulia e i tedeschi dell’Alto Adige, lo erano a seguito di specifici accordi internazionali intervenuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La Legge n.482 si inserisce in un quadro normativo e di indirizzo generale europeo di notevole rilievo: l'articolo 2 sancisce la tutela delle comunità linguistiche individuate “in armonia con i principi generali degli organismi europei e internazionali”. I principi richiamati si riferiscono ai contenuti della “Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali”, entrata in vigore nel 1998, e della “Carta europea delle lingue minoritarie”, la quale non è stata ancora ratificata in Italia. Si tratta di atti che rappresentano una tappa storica nella storia europea, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia delle minoranze e delle lingue regionali e minoritarie. Inoltre, va sottolineato che questi atti diventeranno, come nel caso della Legge n.482/1999, un punto di riferimento per la creazione di ulteriori norme degli Stati aderenti.

Con la Legge n.482/1999 lo Stato italiano individua, all’articolo 2, le minoranze linguistiche “ storiche”, cioè autoctone, presenti sul proprio territorio e precisamente: le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. 

Per quanto riguarda le popolazioni del Friuli Venezia Giulia, sono individuate le popolazioni germaniche, slovene e quelle parlanti il friulano.
Va evidenziato che la Regione Friuli Venezia Giulia si era precedentemente dotata di normative specifiche, per ognuna delle minoranze linguistiche individuate dalla Legge n.482/99, in particolare, con le Leggi regionali n.46/1991 (minoranza slovena), n.15/1996 (lingua e cultura friulane) e n.4/1999 (comunità germanofone). 

Con la Legge n.482/1999 lo Stato interviene nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione delle lingue e delle culture tutelare dalla Legge stessa, nell'ambito di una serie di settori:

  • diritti civili del cittadino, attribuendo il diritto del nome e del cognome nella lingua della propria comunità (articolo 11), nonché all'eventuale ripristino della sua forma originaria, se commutata in periodi pregressi dalle anagrafi comunali;
  • toponomastica, con l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali nei comuni di insediamento delle comunità linguistiche tutelate (articolo 10).
  • il settore educativo, prevedendo l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento di attività educative nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado, previa comunicazione da parte dei genitori dell'avvallimento dell'insegnamento della relativa lingua minoritaria (articoli 4 e 5), ma anche presso le università delle regioni interessante (articolo 6);
  • uffici della pubblica amministrazione, programmando interventi volti a favorire l'introduzione delle lingue minoritarie negli uffici della pubblica amministrazione (Regione, Province, Comuni e altri Enti territoriali) e garantendo la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela (articoli 9 e 15);
  • mass media, grazie ad interventi mirati media per l'editoria, la radio e le televisioni, di cui agli articoli 12 e 14 della Legge.

Con la Legge del 23 febbraio 2001, n.38 di tutela della minoranza slovena si addiviene a una nuova normativa, che prefigura interventi “globali” nei confronti di una minoranza specifica. Si tratta di una normativa complessa che per la prima volta riconosce, ex lege, la presenza della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, non solamente nelle province di Trieste e Gorizia (già tutelate da accordi internazionali richiamati all'articolo 28 della Legge), ma anche nella provincia di Udine, stanziando finanziamenti per la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali dei Comuni anche nelle zone del Canal del Ferro, della Val Canale, delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone (articolo 21).

Nella Legge n.38/2001 non vi è solamente, come nel caso della Legge n.482/1999, un richiamo ai principi generali degli organismi europei, ma viene dichiarata la specifica ispirazione alle misure di tutela previste sia dalla "Convenzione quadro per le minoranze nazionali" sia dalla "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" (articolo 2).

La delimitazione del territorio del Friuli Venezia Giulia nel quale è presente tradizionalmente la minoranza slovena è affidata a un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (articolo 3).

Evidenziando alcuni articoli della Legge n.38/2001, va rilevato che, analogamente alla Legge n.482/1999, viene innanzitutto tutelato il diritto ai cittadini appartenenti alla minoranza del nome e del cognome nella lingua slovena (articolo 7), prevedendo anche la procedura di ripristino del cognome, se precedentemente imposto in forma italiana.

Viene inoltre tutelato il diritto alla denominazione, agli emblemi e alle insegne in lingua slovena di istituti, enti, associazioni e imprese ed è altresì previsto l'uso della lingua slovena, in aggiunta a quella italiana, nelle insegne pubbliche e nella toponomastica (articolo 10).

Particolarmente significative risultano le disposizioni in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche (articolo 23) che, integrando quanto previsto dall'articolo 18 della Legge n.482/1999, prevedono precise sanzioni al fine di prevenire e di reprimere i fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

La Legge interviene nei tre settori fondamentali e strategici per la sopravvivenza stessa delle minoranze linguistiche (già compresi nella Legge n.482/1999): il settore educativo, gli uffici della pubblica amministrazione e i mass media. Oltre a questi, la norma interviene anche nei confronti delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali della minoranza slovena, prevedendo per il loro sostegno un apposito finanziamento annuale, che confluisce nel bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 16).

Nella Legge vi sono disposizioni specifiche volte alla tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza slovena (articolo 20) e la restituzione di beni e immobili, già di proprietà della minoranza slovena, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche (articolo 19).

Infine, va evidenziato che la Legge n.38/2001 garantisce, nel quadro delle disposizioni della Legge n.482/1999, forme particolari di tutela alle popolazioni germanofone della Val Canale (articolo 5).

 

Ritorna all'indice

Quadro normativo regionale

A seguito della Legge n.482/1999 e della successiva Legge n.38/2001 si delinea nel Friuli Venezia Giulia una situazione di “plurilinguismo” regionale, sulla quale la Regione in primis è chiamata a operare, in base al suo Statuto di autonomia e in considerazione del fatto che due delle comunità linguistiche individuate - quella slovena e quella friulana - sono specifiche ed esclusive del Friuli Venezia Giulia.

Per l’espletamento delle proprie funzioni la Regione FVG si è dotata di specifiche leggi regionali:

  • Legge Regionale 16 novembre 2007, n. 26, Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena;
  • Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana;
  • Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Queste leggi sono finalizzate alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione delle lingue minoritarie regolamentando specifici strumenti finanziari a sostegno del settore educativo, degli uffici della pubblica amministrazione e dei mass media, nonché a supporto di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali.

Inoltre, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono previsti interventi finanziari a favore dell’introduzione delle lingue minoritarie negli uffici della pubblica amministrazione della Regione, dei Comuni e di altri Enti territoriali, con la messa al servizio dei cittadini di personale con la piena conoscenza della lingua minoritaria di riferimento.
 

Ritorna all'indice

.