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FAQ - Norme tecniche di prevenzione per le costruzioni in area sismica

Considerando che le FAQ sono semplificazioni di primo orientamento alla disciplina in materia, che non può che trovare certezza di applicazione direttamente sulle L.R. 16/2009, L.R. 27/1988, sul DPR 380/2001 Parte II, capo I, II e IV, sui Regolamenti D.P.Reg n. 0176/Pres. dd. 27/07/2011 e D.P.Reg n. 066/Pres. dd. 19/03/2018 e sulle N.T.C. 2018.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2020

Le categorie sono 4:

a) OPERE MINORI (O.M.), ai sensi art. 4bis DPReg. 0176/Pres. dd. 27/07/2011;

b) LIMITATA IMPORTANZA STATICA (L.I.S.), art. 4 DPReg. 0176/Pres. dd. 27/07/2011;

c) EDIFICI O OPERE DIVERSE - OPERE SOGGETTE A CONTROLLO TECNICO A CAMPIONE, ai sensi art. 6 c. 2 lett. b) L.R. 16/2009, art. 5 c. 2, DPReg. 0176/Pres. dd. 27/07/2011;

d) OPERE STRATEGICHE O RILEVANTI, ai sensi art. 6 c. 2 lett. a) L.R. 16/2009, art. 2 e 3 DPReg. 0176/Pres. dd. 27/07/2011.

 

Tassativamente quelli riscontrabili negli elenchi di “nuova costruzione” o “interventi su costruzioni esistenti” dell’art.4 bis, di seguito riportate.

Le OPERE MINORI DI NUOVA COSTRUZIONE riguardano: 

 a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti: 

1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all’intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l’altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un’unica falda;

2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all’intradosso della copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l’altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un’unica falda;

3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile dotati di dispositivi di sfiato, di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato, e superficie massima compresa tra mq 10 e mq 30; 

b) opere di sostegno, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50 con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all’ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi; 

2) cisterne interrate, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa < m 3,00 dal piano di campagna; 

3) tombe di famiglia interrate aventi volume compreso tra mc 13,5 e mc 20; 

c) recinzioni: 

1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici per un’altezza massima complessiva ≤ m 2,50; 

2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un’altezza ≤ m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno; 

d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna; 

e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima ≤ m 2,50.

Gli INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI riguardano: 

a) pensiline, bussole e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti: 

1) pensiline, con aggetto ≤ m 1,40 e superficie coperta ≤ mq 5, realizzate con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili; 

2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro ≤ m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

2 bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all’intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura ≤ m 3,00 e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali: 

1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell’ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente; 

c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del foro, per aperture di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00; 

d) aperture e chiusure nei solai di piano, e di lucernari nei solai di copertura, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell’organismo sismo-resistente; 

d bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza ≤ m 1,20, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato;

e) sostituzione di elementi dell’orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari; 

f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta; 

f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.

Eventuali comparazioni con le opere minori presenti negli elenchi possono essere fatte esclusivamente con l’assenso delle Strutture territoriali del Servizio edilizia.

Opere minori possono essere considerate anche pertinenze degli edifici o delle opere “strategiche” o “rilevanti” di cui agli art.2 e 3 del regolamento pubblicato nel DPR 0176/Pres. del 27.07.2011 purché non siano destinate ad ospitare sistemi (impianti, macchine, dispositivi, sonde, rilevatori, ecc. ecc.) o materiali (medicali, tossici, radioattivi, chimici, biologici potenzialmente inquinanti, prodotti insalubri, materiali esplosivi, ecc. ecc…) per il funzionamento di servizi essenziali (diretti a destinazioni d’uso strategiche o rilevanti o di impatto rilevanti).

 

 

 

Esclusivamente quelli aventi solo rilevanza edilizia ed elencati all’art.4, c.2 della LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia), salvo che non rientrino nella categoria di “strategici” o “rilevanti” o in quella di opere minori, ricompresi nelle seguenti tipologie di intervento:
 
a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) attività edilizia libera.  
 
Le LIS su intervento esistente si concludono con l’asseverazione di conformità alle NTC rilasciata dal DL., ai sensi dell’art. 5 co. 3bis lett. b), pertanto, in tal caso, non serve procedere alla nomina di un collaudatore in corso d’opera.
Per intervento su esistente si intende un’opera o un intervento che si compie su una struttura con fondazioni già esistenti o impronte di elementi costruttivi già esistenti. In tal senso le pavimentazioni esistenti non possono essere considerate.
 

Quelli appartenenti agli elenchi presenti all’art.2 e 3 del Regolamento pubblicato nel DPR 0176/Pres. del 27.07.2011.

In tal caso, l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori, verrà rilasciata a seguito del controllo del progetto delle opere strutturali effettuato dall’Organismo Tecnico con esito positivo e con restituzione di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli OO.TT., salvo le modalità convenute per il deposito informatico con le relative strutture territoriali (ex province).
 

Quelli che non rientrano nella classificazione di O.M. e L.I.S. e non sono classificabili in "rilevanti" o "strategici".

A seguito del controllo della completezza documentale, viene eseguito il sorteggio. Il campione dei progetti a controllo dell’Organismo Tecnico è pari al 5%. In caso di progetto sorteggiato, lo stesso seguirà l’iter dei progetti "strategici" e "rilevanti", pertanto l’autorizzazione ad iniziare i lavori verrà rilasciata a seguito del controllo del progetto delle opere strutturali effettuato dall’Organismo Tecnico con esito positivo e con restituzione di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli OO.TT., salvo le modalità convenute per il deposito informatico con le relative strutture territoriali (ex province).
 

Quelli riconducibili alle O.M. ma per caratteristiche dimensionali inferiori al limite minore di soglia, come esplicitato all’art. 4bis co. 5bis lett. d) del Regolamento DPR n. 0176/Pres. del 27.07.2011.

 Ai sensi dell’art. 4 ter del regolamento pubblicato nel DPR 0176/Pres. del 27.07.2011 alcune modifiche al progetto possono ricadere nella casistica di variante non sostanziale.

Non devono comportare significative variazioni in merito a:
a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all’azione sismica, perché non mutano in modo significativo:
 
- la vita nominale,
- la classe d’uso,
- lo schema di calcolo dell’organismo principale,
- la distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze,
- il periodo proprio della costruzione,
e
- la variazione dei carichi globali in fondazione, in quanto non supera l’aliquota del 10%;
 
b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali, perché non ci sono:
- variazione della tipologia dei materiali impiegati,
e
- diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità.
 
Tali varianti devono essere predisposte ed asseverate dal progettista, vistate dal DL e condivise, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d’opera, prima dell’esecuzione dei lavori in oggetto e, a differenza delle varianti sostanziali, devono essere depositate in allegato alla Relazione a strutture ultimate.

Si, sul sito istituzionale regionale www.regione.fvg.it, nella pagina relativa “SISMICA”, alla voce “MODULISTICA” si trovano i modelli per procedere al deposito/istanza di autorizzazione;

a seguire, è presente anche la modulistica relativa all’avvio della procedura di regolarizzazione di interventi già eseguiti o in corso di esecuzione in violazione alla norma.
L’utilizzo di tale modulistica è obbligatoria e sulla stessa non si possono apportare modifiche.
ultimo aggiornamento: Wed Feb 10 17:01:27 CET 2021