1. Possesso dell’autorizzazione alla raccolta, rilasciata dalla Provincia di appartenenza o da qualsiasi Comunità montana della regione;
2. versamento annuale per esercitare la raccolta.
Dopo le modifiche introdotte dalla LR 17/2006 e dalla LR 1/2007, il versamento del corrispettivo annuale per la raccolta dei funghi avviene a favore della Provincia o della Comunità montana nel cui territorio il possessore dell’autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta.
Il versamento del corrispettivo annuale consente l’esercizio della raccolta nel territorio cui è riferito sino al 31 dicembre.
L’importo del corrispettivo annuale è, per ciascuna Provincia o Comunità montana, di euro 25,00 per i residenti in regione e di euro 60,00 per i non residenti in regione.
È rilasciato dalle Comunità montane e dai Comuni montani ai turisti che soggiornino nei territori montani. Tali permessi, suddivisi in giornalieri, settimanali e quindicinali, non sono rinnovabili e sono destinati a consentire al turista - durante il periodo di soggiorno - di esercitare la raccolta nell’ambito territoriale dell’ente che li ha rilasciati.
L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale per ciascuna Comunità montana e per ciascuna Provincia; diversamente, consente la raccolta limitatamente alla Comunità montana o alla Provincia a favore della quale è stato eseguito il versamento.
La raccolta dei funghi non è mai consentita:
- sui terreni di proprietà privata, idoneamente tabellati;
- nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della LR 42/96.
È consentito raccogliere non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- È vietata la raccolta dell’Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
- è vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis ed aereus) quando il diametro del cappello sia inferiore a 3 cm.
- La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne (da un’ora dopo il tramonto ad un’o ra prima della levata del sole);
- è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione;
- è vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie;
- è vietato, nella raccolta, danneggiare il micelio sottostante;
- i funghi raccolti vanno puliti sommariamente e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato l’uso di borse di plastica.
Sono previste dall’articolo 4 bis della LR 12/2000, come modificato dalla LR 17/2006.
È soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 300 la raccolta esercitata senza l’autorizzazione o il permesso; da euro 10 a euro 30 per ogni chilogrammo di funghi raccolto oltre il limite, la raccolta esercitata superando il limite di raccolta giornaliero; da euro 25 ad euro 75 la violazione delle altre disposizioni del regolamento (ad es. la violazione delle modalità di raccolta). Tali violazioni comportano anche le sanzioni amministrative accessorie della confisca dei funghi raccolti, del ritiro dell’autorizzazione per l'anno solare in corso, della revoca immediata del permesso temporaneo.
L'allegato VII del regolamento reca la lista semplificata dei più comuni funghi eduli e tossici presenti in Regione, predisposta al fine del superamento del colloquio per il conseguimento dell'autorizzazione alla raccolta, ma valida anche come guida minima per una raccolta sufficientemente sicura da rischi di intossicazione. La lista comprende solamente le specie fungine per le quali esiste una consolidata tradizione di raccolta in tutto il territorio regionale. Nei casi dubbi, è indispensabile far controllare i funghi raccolti rivolgendosi agli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie territoriali, che lo eseguono gratuitamente.