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Difesa del suolo e prevenzione
Difesa del suolo e prevenzione

Sismica

Norme tecniche di prevenzione per le costruzioni in area sismica.

Il 5 marzo 2008 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con il DM 14 gennaio 2008, destinate a sostituire il DM 14 settembre 2005.

È in vigore, invece, dal 1 marzo 2008 la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 247/2008 (c.d. Milleproroghe).

Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della citata Legge 31/2008 parte un nuovo periodo transitorio che consente, fino al 30 giugno 2009, l’applicazione alternativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, delle NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Diversa la disciplina prevista al comma 3 dello stesso articolo 20, relativamente alle costruzioni e alle opere infrastrutturali iniziate nonché a quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima del 5 marzo 2008: ad esse continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Il differimento al 30 giugno 2009 non si applica (articolo 20, comma 4), altresì, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (c.d. strategici) nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (c.d. rilevanti), di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Infine, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 2003, devono essere effettuate, a cura dei rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (articolo 20, comma 5).

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ultimo aggiornamento: Thursday 24 January 2013

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