LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell' articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2019, a fronte di motivata istanza volta alla loro rifissazione. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è aggiunto il seguente: << Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni. >>.

3. Per le finalità previste dall' articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 28/1989 , come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
4.
Dopo l' articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<Art. 57 quater
 (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:
a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .
2. Sono oggetto di conformazione:
a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.
3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.
5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.
6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:
a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.
7. Ai fini della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.
8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).>>.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai soggetti promotori degli interventi previsti dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, anche successivamente alla scadenza dei relativi accordi e indipendentemente dall'eventuale proroga o revoca dei relativi contributi ministeriali, al fine di consentire il completamento dei programmi medesimi. A questo fine i soggetti promotori presentano alla struttura regionale competente motivata istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono contestualmente fissati nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché la rendicontazione della spesa.
6. Al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19, ai titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus che effettuano servizi di trasporto studenti con scuolabus, affidati da enti locali del Friuli Venezia Giulia e non svolti a causa della chiusura delle scuole, è corrisposto, a titolo di contributo una tantum, un importo massimo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, pari alla quota parte contribuita dalla Regione sul costo totale dei servizi per il periodo intercorrente tra la chiusura degli istituti scolastici e la fine dell'anno scolastico 2019-2020. Nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento a capitolo le risorse sono ripartite in maniera proporzionale. Sono dedotti dal contributo eventuali altri contributi che i titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus hanno percepito, finalizzati a mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19.
7. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 6 i gestori di servizi di trasporto pubblico locale.
8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Al fine dell'erogazione del contributo di cui al comma 6 i soggetti beneficiari presentano istanza entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di specifico modello predisposto dal Servizio trasporto pubblico regionale e locale.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
11. In via sperimentale e al fine di limitare i rischi per la sicurezza stradale lungo la viabilità ordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il differenziale di costo, rispetto al trasporto stradale, per il trasporto su ferrovia di semilavorati siderurgici, in particolare bramme, verso le aziende utilizzatrici attualmente non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative, nel limite dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
12. Al contributo di cui al comma 11, nella misura massima di 2,50 euro/tonn bramma, possono accedere le imprese che realizzino il trasporto di semilavorati siderurgici, tra il porto di Monfalcone e le aziende utilizzatrici non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative situate nelle zone industriali di interesse regionale. Il trasporto su treno dovrà raggiungere il punto del raccordo ferroviario più vicino all'azienda utilizzatrice non raccordata o con raccordo avente limitazioni operative.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per gli interventi di nuova costruzione, adeguamento, ampliamento e implementazione degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Claut, Forni Avoltri, Pontebba, Sappada e Tarvisio, individuati dal Comitato organizzatore per ospitare gli eventi sportivi della manifestazione denominata "EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea". Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici ai sensi dell' articolo 44 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa intesa con i Comuni in cui vengono realizzate le opere.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
16. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le designazioni o le nomine attribuite alle Regioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.
17. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.500 euro e, comunque, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente a una delle patenti delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi. La misura del contributo per i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, non si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione, non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Al beneficiario che, trovandosi al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione o inoccupazione, dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, viene erogato un ulteriore contributo pari al 20 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.
19.  
( ABROGATO )
(2)
20.  
( ABROGATO )
(3)
21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
22 bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del trasporto pubblico locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo sino a un massimo di 4.000 euro in favore di soggetti, anche non residenti nel territorio regionale, che al momento della presentazione della domanda attestino l'avvenuta iscrizione a un corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie D, DE oppure E.
22 ter. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento della spesa all'atto della presentazione della domanda, mentre la restante quota è erogata all'atto del conseguimento della CQC e dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di trentasei mesi con azienda del trasporto pubblico locale operante nel territorio regionale. In caso di mancato conseguimento della CQC il contributo erogato nella misura del 50 per cento dovrà essere restituito.
22 quater. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.
22 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 22 bis.
23. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 19 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Comma 20 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Comma 21 sostituito da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 6, L. R. 13/2022
6Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 22 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 22 quater aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 22 quinquies aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.