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pareri in materia di codice regionale dell'edilizia

la raccolta strutturata dei pareri della Regione sulle disposizioni in materia edilizia
pareri in materia di codice dell'edilizia
23.11.2011
Disposizioni speciali

Misure per la promozione del rendimento energetico: chiarimenti sulle deroghe ex d.lgs. 115/2008


Quesito

Gli Ordini e Collegi professionali chiedono alla scrivente Direzione centrale chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 37 LR 19/2009, con particolare attenzione alle modifiche sopravvenute alla disciplina statale di cui al D.lgs. 115/2008 ad opera del recente D.lgs. 56/2010.

La questione verte sula possibilità di derogare alla distanza di dieci metri tra pareti finestrate nonché ulteriori precisazioni sugli interventi di coibentazione a cappotto su edifici esistenti al fine della deroga alle distanze previste dal codice civile.



Parere

Per quanto attiene alla corretta applicazione dell'art. 37 LR 19/2009 -alla luce delle recenti modifiche della disciplina di settore statale-, si rileva che l'art. 11 D.lgs. 115/2008 e s.m. (recante  «Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari»), nel testo vigente alla data di formulazione della disciplina regionale in commento, specificava le deroghe in ragione della preesistenza o meno degli edifici.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggiore spessore dei solai, i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio, non sarebbero stati considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento:
- alla sola parte eccedente i 30 cm,
- fino a un massimo di ulteriori 25 cm, per gli elementi verticali e di copertura,
- di 15 cm, per quelli orizzontali intermedi.

All'interno del sistema di deroghe prima sintetizzato, sempre il comma 1 dell'articolo 11 prevedeva, inoltre, la possibilità di derogare, nel rispetto dei predetti limiti, all'interno delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi a livello nazionale, regionale e comunale, per quel che riguarda:
- le distanze minime tra edifici;
- le altezze massime degli edifici.

Analogo ragionamento derogatorio di fonte nazionale valeva anche per gli edifici preesistenti da ristrutturare, ossia da riqualificare sotto l'aspetto energetico, nei casi in cui, per ottenere una riduzione del 10% dei valori dei limiti di trasmittanza, fosse necessario prevedere un aumento dello spessore dei muri esterni o degli elementi di copertura, potendo derogare alle:
- distanze minime tra edifici,
- distanze minime di protezione dal nastro stradale,
limitatamente alla misura massima di:
- 20 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne;
- 25 cm per le altezze massime degli edifici.

A livello nazionale è stato altresì chiarito che le deroghe di cui sopra potevano essere assentite nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Rispetto al quadro nazionale previgente la LR 19/2009 (il cui art. 37 che riporta misure di deroga maggiori in merito agli spessori derivanti dagli interventi di miglioramento energetico), l'art. 5 del D.lgs. 56/2010, ha opportunamente integrato i due commi dell'articolo 11, D.lgs. 115/2008, integrando l'ambito di derogabilità e conseguentemente aggiungendo la precisazione secondo cui le deroghe valgono non solo per gli elementi fisici del costruito, ma anche per le proprietà dei terreni.

La vigente disposizione nazionale infatti riporta, tra le fattispecie di deroga,  anche «le distanze minime dai confini di proprietà».

 

Conseguentemente risulta possibile, in forza della disciplina nazionale sopra descritta, non computare i maggiori spessori e volumetrie derivanti dagli interventi di cui trattasi, non solo in ordine alla sagoma dell'edificio o relativamente alla parete confinante, ma anche con riferimento alla proprietà catastale antistante il terreno dove insiste l'intervento.

Tali deroghe, di natura prettamente civilistica, possono trovare applicazione diretta nell'ordinamento autonomo della Regione Friuli Venezia Giulia, però nei limiti indicati nella legislazione nazionale (e non per le maggiori misure individuate dalla disciplina regionale che ovviamente non può derogare all'ordinamento civilistico dello Stato).

Non si ritiene pertanto possibile derogare  alle normative sovraordinate quali la distanza minima tra pareti finestrate ovvero la distanza minima tra costruzioni o tra confini di proprietà in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla disciplina statale sopra citata, nonostante l'art. 37 della LR 19/2009 individui -per gli interventi in commento- misure maggiori rispetto a quelle del D.lgs. 115/2008.