TURISMO - LR 2/02 artt. 155, 156 e 157 – Incentivi a imprese turistiche e pubblici esercizi
Abbiamo contattato la banca per capire la natura di tale provvista e quindi la compatibilità con il nostro incentivo. Il responsabile della banca non è in grado di fornirci la documentazione relativa all'accordo BEI, ma è disponibile a scrivere una dichiarazione con la quale attesta che il finanziamento è stato concordato ai tassi di mercato quindi non è da considerarsi un incentivo pubblico. Si chiede se tale dichiarazione possa essere presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità delle fatture.
Parere della Direzione centrale Attività produttive n. 5/2010 dd. 1.03.2010
Il problema della cumulabilità degli incentivi pubblici e dei limiti di
utilizzabilità di una fattura in sede di rendicontazione si pone allorquando la spesa rendicontata
sia ricollegabile ad uno o più incentivi diversi da quello per il quale il problema si è posto.
Nel caso di specie, appar quesito, sembrerebbe che l’impresa non abbia beneficiato
sostanzialmente di alcun incentivo in quanto, pur in presenza di un finanziamento, lo stesso
risulta come concordato ai tassi di mercato e non ad un tasso più favorevole per l’impresa.
Posto che appare comunque necessario ed opportuno un approfondimento in merito alla natura
dell’accordo intervenuto tra BEI e Veneto Banca, non di competenza della scrivente, non può non
rilevarsi che l’assunzione di responsabilità da parte della Veneto Banca, mediante dichiarazione
sottoscritta con cui “
attesta che il finanziamento è stato concordato ai tassi di mercato e che quindi non è da
considerarsi un incentivo pubblico”, consenta alla CCIAA di considerare ammissibili le fatture
in relazione al dubbio sul cumulo di incentivi pubblici.
Le fatture oggetto del quesito dovranno perciò essere considerate ammissibili in toto, fermo
restando che codesta CCIAA sarà in ogni caso chiamata a verificare con particolare attenzione
che le stesse si riferiscano puntualmente a spese ammissibili ai sensi di tutte le disposizioni del
regolamento 372/2005 e s.m.i.