Come previsto dall’art. 14, commi 11-15, L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019),
in vigore per il periodo di imposta 2019, e dall’art. 12, commi 5-10, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24
(Legge di stabilità 2020) in vigore per i periodi di imposta 2020-2021, l’accesso alla agevolazione
si fonda su tre presupposti:
1) la finalità, ovvero la natura, della spesa sostenuta a favore del dipendente a tempo
indeterminato (iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario,
sociale ed educativo);
2) l’obbligatorietà della spesa effettivamente sostenuta dall’impresa, discendente dai
contratti collettivi nazionali (solo a decorrere dal periodo di imposta 2020) oppure territoriali o
aziendali;
3) la deducibilità (integrale o parziale, non rileva) della stessa ai fini delle imposte sui
redditi.
Ciò posto, considerato il tenore letterale della rubrica attribuita alle due Sezioni inserite
nel <<CCNL 26 novembre 2016 per l’industria metalmeccanica e della installazione di
impianti>> ossia ”Assistenza Sanitaria Integrativa” e “Welfare” con specificazione dei
«FLEXIBLE BENEFITS» e, quindi, l’oggetto delle stesse, gli oneri contemplati si ritiene possano
ascriversi nell’ambito delle iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo
sanitario, sociale ed educativo. Conseguentemente risulta soddisfatto anche il primo dei requisiti
su richiamati per l’accesso alla riduzione di aliquota Irap per il benessere dei dipendenti, e può
dunque ritenersi che, laddove le stesse vengano effettivamente sostenute dal datore di lavoro nel
periodo di imposta per cui si applica l’agevolazione e risultino altresì deducibili ai fini dell’i
mposta sui redditi, diano diritto, con riferimento al valore della produzione netta realizzato sul
territorio regionale, alla riduzione dell’1% della vigente aliquota IRAP.