LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 14
 (Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << lettere a) e b) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b) e c) >>;

b) le parole <<ridotta dello 0,92 per cento>> sono sostitute dalle seguenti: <<ridotta a zero>>;
c)
le parole << dell'1 gennaio 2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 gennaio 2019 >>.

2.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2007 le parole << dell'1 gennaio 2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 gennaio 2019 >>.

3. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << nelle seguenti misure: >> sono sostituite dalle seguenti: << dello 0,73 per cento >>;

b)
la lettera a) è abrogata;

c)
la lettera b) è abrogata.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera c):
1)
le parole << dello 0,92 per cento >> sono sostituite dalle seguenti << a zero >>;

2)
le parole << per le imprese >> sono sostituite dalle seguenti: << per le imprese e gli esercenti arti e professioni >>;

c)
alla lettera e) le parole << dell'1 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno >>.

6.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 2/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.
2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:
a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;
b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;
c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.
4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione negli ultimi ventiquattro mesi a seguito di uno dei seguenti eventi:
a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.
5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.
7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.
8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << all'1 gennaio 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'1 gennaio 2019 >>;

b)
le parole << lettere a), b), c), d) ed e) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b), c), ed e) >>;

c)
le parole << e di cui all'articolo 45, comma 1 >> sono soppresse;

d)
le parole << dell'1 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno >>.

8.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 le parole << la riduzione >> sono sostituite dalle seguenti: << le riduzioni >> e la parola << applica >> è sostituita dalla seguente: << applicano >>.

9.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.>>.

10.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.>>.

11. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997 , applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.
12. L'agevolazione di cui al comma 11 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
13. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11.
14. L'agevolazione di cui al comma 11 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
15.
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 è aggiunta la seguente:
<<f bis) dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)>>.

Note:
1Comma 11 sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.