L’inoltro telematico delle domande tavolari sarà possibile solo ai soggetti censiti presso il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, che ne contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).


Ai sensi del D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 possono essere censiti quali soggetti abilitati esterni:
- gli appartenenti ad un ente pubblico
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (esclusi gli avvocati, il cui specifico ruolo implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’o rdine di appartenenza o dall’ente che si difende).


L’inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento sulle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. La procedura di registrazione sul ReGIndE, riportata nella sezione “ Documentazione” del Portale Servizi Telematici, prevede:

1. la trasmissione all’indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it o in alternativa al n. di fax (06.6876420) da parte dell’Ente di appartenenza (es. albo degli avvocati, consiglio notarile, ecc.) del modulo per la richiesta di censimento , debitamente compilato.

2. una volta ricevuta la nota via PEC o via fax di conferma, la trasmissione all’indirizzo comunicazionesoggetti@civile.ptel.giustiziacert.it dell’elenco dei soggetti da abilitare appartenenti all’Ente (es. avvocati, notai, ecc.), nella forma di un file XML strutturato secondo le specifiche indicate.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del Processo Civile Telematico.

La domanda tavolare deve essere inviata per mezzo di un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), inviato all’indirizzo telematico dell’ufficio tavolare destinatario, avente in allegato una struttura informatica denominata busta telematica che contiene:
- la domanda (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale), firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito;
- gli eventuali allegati (nei formati ammessi);
- le informazioni fondamentali relative alla domanda, inserite in una apposita struttura dati (file XML), anch’essa sottoscritta con firma digitale;
- l’eventuale ricevuta di versamento, se la domanda non è esente dai diritti tavolari.

Le domande telematiche si intendono ricevute dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il gestore dei servizi telematici del tavolare effettua il download del messaggio con la domanda telematica dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ed effettua verifiche formali e di correttezza: se l’esito è positivo, invia al mittente un messaggio di accettazione; se l’esito è negativo, invia al mittente un messaggio di rifiuto, riportante gli errori bloccanti rilevati.

Infine, alle domande accettate verrà assegnato il giornalnumero alle ore 9.10 del primo giorno feriale utile dopo la conclusione dei controlli di correttezza. Ad esito dell’acquisizione della domanda, il gestore dei servizi telematici del tavolare invia al mittente un messaggio di acquisizione, riportante il riferimento al messaggio originale e gli estremi identificativi assegnati alla domanda (ufficio tavolare, giornalnumero, presentato).

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