Quali sono il codice fiscale e la partita I.V.A dell’Amministrazione regionale

Codice Fiscale 80014930327
Partita I.V.A. 00526040324

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Cos' è la Carta Regionale dei Servizi

La Carta Regionale dei Servizi - CRS è la TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) distribuita ai propri cittadini dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di rendere più semplici e diretti i rapporti con la pubblica amministrazione.

La CRS è uno strumento innovativo, strettamente personale, che svolge le funzioni di Tessera Sanitaria, Tessera Europea di Assicurazione Malattia e Codice Fiscale e, grazie al suo microchip, consente di usufruire dei servizi on line messi a disposizione dalla Regione e dalle Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali.
 

Per accedere ai servizi on line bisogna attivare la Carta e installare i software necessari per farla funzionare.

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Come ottenere il Patrocinio della Regione a un’iniziativa

 Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie che, promosse a livello regionale, nazionale o internazionale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Friuli Venezia Giulia.

Sono escluse dalla concessione del patrocinio, oltre le iniziative che non hanno i requisiti di cui sopra, anche quelle aventi finalità di lucro.

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui sopra devono presentare, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Presidente della Regione, allegando il programma della manifestazione, una relazione motivata ed ogni altro elemento utile per l'istruttoria dell'Ufficio di Gabinetto.
A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte del predetto Ufficio, il Presidente della Regione può, con proprio atto, concedere il patrocinio, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

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Cosa fare per avere informazioni sul logotipo della Regione

Per informazioni sull'utilizzo del logotipo istituzionale della Regione (D.P.Reg. 26 giugno 2006, n. 199/Pres.) è possibile rivolgersi a: 
Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione
Piazza Unità d'Italia, 1 - 34121 - Trieste
tel. +39 040 3773524; cell. +39 338 9374164
oppure inviare una e-mail a: stampa@regione.fvg.it

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A chi rivolgersi per disservizi con il gestore telefonico

Nel caso di disservizi con il gestore telefonico, internet o di televisione a pagamento, per prima cosa è opportuno presentare un reclamo direttamente al proprio gestore: in tal modo si attiva un'apposita procedura finalizzata a trovare una soluzione.
Se il reclamo non è andato a buon fine, è necessario rivolgersi al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) per cercare, in modo semplice e gratuito, di risolvere il disservizio.
Ci si può rivolgere al Corecom per:

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Come si paga il Bollo auto

La tassa automobilistica è un tributo erariale, istituito e regolato da legge statale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. Disciplinata dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

 Con particolare riguardo alle Regioni a statuto ordinario, l’articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) - che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009 - dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un’ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale».
Ne discende che i contribuenti residenti nelle Regioni a statuto ordinario hanno come interlocutore istituzionale, per qualunque questione attinente ai versamenti, ai recuperi, al rimborso e ai ricorsi, l’apposito ufficio preposto da ciascuna struttura regionale.

Nelle Regioni a Statuto speciale - ad eccezione della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui lo Stato ha attribuito la competenza - la gestione del tributo continua a essere riservata, invece, sotto ogni aspetto, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio.
Pertanto, in tali Regioni, la riscossione, sulla base della normativa attualmente vigente, avviene tramite:
- pagamento presso i tabaccai che aderiscono ad apposita convenzione tipo approvata con DPCM (ex legge 449/1997 articolo 17, comma 11);
- pagamento presso le agenzia di pratiche automobilistiche ex legge 448/1998, articolo 31, comma 42;
- pagamento tramite bollettino postale su un conto corrente intestato all’Agenzia delle Entrate in base al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ribadisce, pertanto, che in materia di tassa automobilistica l’interlocutore istituzionale in Friuli Venezia Giulia è l’Agenzia delle Entrate, alla quale è interamente attribuita la gestione e la riscossione della suddetta tassa.
Di un tanto si dà anche evidenza nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata al calcolo del bollo, dove si afferma che “la gestione delle tasse automobilistiche è affidata alle Regioni. Fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia, per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate”.

Si precisa, infine, che il gettito della tassa automobilistica nel Friuli Venezia Giulia è di totale spettanza erariale.

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Come iscriversi al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

L'iscrizione al Registro è necessaria per accedere ai contributi regionali per il volontariato.
Il Registro censisce le organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, suddivise per settore di attività (sociale e sanitario, settore culturale, educativo, ambientale, dei diritti civili dei cittadini, della solidarietà internazionale, dell'educazione motoria e delle attività innovative).
Le organizzazioni possono richiedere l'iscrizione a più settori, ma in questo caso devono comunicare al Servizio il settore ritenuto prevalente in relazione all’attività effettivamente svolta.
 

Requisiti di iscrizione
Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni di volontariato dotate di autonomia amministrativa e contabile, con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e che svolgono attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, devono essere presenti una serie di requisiti stabiliti dalla normativa (tra cui: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obblighi, diritti e criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; obbligo di formazione e di approvazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti).
L'organizzazione si considera democratica se sono riservate all’assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti godono di parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti.
Le cariche associative sono considerate elettive se non sono ammessi membri di diritto esterni all’organizzazione, dotati di diritto di voto, né persone nominate da terzi estranei all’organizzazione.
La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ammette unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di volontariato prestata entro i limiti stabiliti dall’organizzazione.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione va compilata, sottoscritta dal legale rappresentante e inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it oppure con raccomandata indirizzata al Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione, via Milano, 19 Trieste (TS).
Il messaggio deve provenire da una casella PEC dell'associazione.
Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, sono allegati: copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto o dell’accordo tra gli aderenti, formalizzati almeno con scrittura privata registrata; una relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione; l' elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
Alla domanda deve essere inoltre allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione richiedente. Nella domanda di iscrizione deve essere anche indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione richiedente.

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Come ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte di Associazioni e Fondazioni

Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio affari istituzionali e generali del Segretariato generale. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale) la competenza spetta alle Prefetture.
 
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre presentare una domanda su istanza del legale rappresentante dell'ente corredata dagli allegati indicati nella sezione modulistica.

 La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell´ art. 25 codice civile con le modalità previste dell'art. 46 della L.R. 39/1993); dichiara inoltre l'estinzione delle persone giuridiche non più attive e può provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.
La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000.

 Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'Associazione riconosciuta o la Fondazione operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente. 

 Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell'ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.

Registro regionale delle persone giuridiche
Nel Registro regionale delle persone giuridiche sono iscritti gli enti riconosciuti secondo un ordine cronologico. Per i nuovi riconoscimenti, la prima iscrizione è condizione necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica.
Nella parte analitica del Registro sono indicati, oltre alla denominazione dell'ente, la data dell'atto costitutivo, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Nel Registro sono altresì iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Il Registro è pubblico e, pertanto, accessibile a chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni, nonché ad ottenerne estratti o certificati.

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Cosa fare per ottenere contributi per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa

La richiesta di contributo deve essere effettuata prima dell'acquisto (stipula del contratto definitivo di compravendita) della prima casa o prima dell'inizio dei lavori per la sua costruzione o recupero. La domanda deve essere presentata ad una delle banche convenzionate su appositi schemi che saranno reperibili presso le banche stesse e gli Uffici relazioni con il pubblico.

Qualsiasi persona che alla data della presentazione della domanda risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento, tra i quali figurano non essere proprietari di altra abitazione (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, di alloggi in usufrutto a parenti entro il secondo grado e degli alloggi assegnati al coniuge o convivente in sede di separazione personale o divorzio), non aver altra volta beneficiato di agevolazioni “prima casa”, fruire di un reddito di lavoro, possedere - con riferimento al proprio nucleo familiare - un indicatore della situazione economica (ISE) e un conseguente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiori ai valori stabiliti dal regolamento. Si specifica che i valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all'INPS o ad un CAAF.

Gli interventi di acquisto, costruzione ovvero recupero di un alloggio situato sul territorio regionale devono essere attuati ricorrendo a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa, devono interessare abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale (data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell’alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre) non superiore a 150 mq, e che abbiano una classificazione energetica di cui al d.lgs 192/2005 non inferiore alla lettera F.
E’ altresì possibile presentare domanda per l’acquisto di un alloggio con classificazione energetica inferiore alla F purché entro cinque anni dalla data dell’acquisizione in proprietà il titolare della domanda di contributo lo renda di classificazione energetica almeno F.

Per informazioni rivolgersi a:
Servizio edilizia
via Giulia 75/1 - 34100 Trieste
tel. 040 377-4550/4460
email: infocasa@regione.fvg.it
Orario per le informazioni (di persona e telefoniche): lunedì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

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Cos’è la Carta Famiglia

La Carta Famiglia è uno strumento a sostegno delle famiglie con figli a carico.

La Carta viene rilasciata dal Comune ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori sia residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi.

A seconda del numero di figli a carico, viene assegnata la fascia di intensità del beneficio (bassa a chi ha un solo figlio, media a chi ne ha due, alta a chi ne ha tre o più).
La fascia di appartenenza determina la misura dell’agevolazione: maggiore è il numero dei figli, maggiore sarà il beneficio.

La Carta ha una scadenza e deve essere periodicamente rinnovata. La sua validità è legata a quella dell’ISEE.

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Cos è il reddito di cittadinanza (misura attiva di sostegno al reddito)

E’ un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
La Misura è attuata in via sperimentale dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro (Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (22.10.2015).

Beneficiari
Beneficiari della Misura sono i nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, come definiti ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sono in possesso di particolari requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

Requisiti
Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di concessione della misura, i seguenti requisiti:
- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- non avere componenti che siano stati destinatari, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- non avere componenti che siano intestatari di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- non avere componenti che siano intestatari di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- non avere componenti che siano beneficiari, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di accesso alla Misura.

Richiedente
Il richiedente è il componente del nucleo familiare che presenta la domanda.
Il richiedente deve rientrare tra i soggetti di cui all’ articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Dove presentare la domanda
La domanda va presentata dal richiedente al Servizio sociale dei Comuni (SSC) del Comune di residenza.
La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione da parte dei componenti del nucleo.

Patto di inclusione
Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento.
Nel patto sono contenuti gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo familiare.
Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla concessione della Misura.
La mancata stipula del patto di inclusione comporta la decadenza dalla Misura.

Concessione, erogazione e durata della misura
La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi.
L'erogazione della Misura decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
La Misura ha durata dodici mesi e viene erogata in 6 rate bimestrali: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre.
La Misura, con un periodo di interruzione di almeno 2 mesi, può essere concessa nuovamente per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione

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Come ottenere i contributi per la frequenza di asili nido

I contributi vengono concessi sui costi che la famiglia sostiene per i propri figli per la frequenza di nidi d’infanzia, di servizi integrativi e di servizi sperimentali situati sul territorio regionale, con esclusione dei servizi ricreativi e delle sezioni primavera.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute o da ottenere per la stessa finalità.
Deve essere presentata una domanda alla conclusione dell’anno scolastico. L’ anno scolastico inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto di ogni anno.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore iscritto al servizio per l’infanzia e per il quale sono stati sostenuti i costi oggetto della richiesta di contributo regionale.

Requisiti:
- Almeno uno dei genitori deve essere residente o prestare attività lavorativa in regione da almeno un anno;
- il nucleo familiare deve avere la residenza in regione al momento della presentazione della domanda;
- il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 35.000 euro.
Non possono presentare domanda le famiglie che, a qualunque titolo, hanno usufruito gratuitamente dei servizi per la prima infanzia.

A chi presentare la domanda
La domanda va presentata al Servizio sociale dei Comuni (SsC) territorialmente competente utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Servizio sociale stesso.

Quando si può presentare la domanda
La domanda dovrà essere presentata a partire dal 1° settembre e fino al 30 novembre di ogni anno con riferimento all’anno scolastico precedente. Il termine del 30 novembre è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l’esclusione.

La percentuale di abbattimento della spesa sostenuta dalla famiglia viene stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

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Come ottenere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati

L’ Amministrazione regionale concede ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità' (regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0271/Pres. del 23 ottobre 2012, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41).

Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità dell’edificio e dell’unità immobiliare. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

E’ esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.

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Cosa fare per aprire un Bed & Breakfast

L'attività di Bed and breakfast è esercitata da chi, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offre occasionalmente alloggio e prima colazione - massimo quattro camere e otto posti letto - avvalendosi della normale organizzazione familiare; non è quindi da considerarsi una "impresa" (LR 2/2002, art. 81).

Coloro che esercitano le attività di Bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali (LR 4/2010, art. 1, c. 2).
Le attività di Bed and breakfast si classificano nelle categorie:
- standard
- comfort se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell' allegato Bbis della LR 2/2002
- superior se in possesso, oltre ai requisiti della categoria comfort, anche di almeno tre di quelli elencati nella lettera D) dell' allegato Bbis della LR 2/2002.

Per avviare un B&B il titolare deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente la denuncia/dichiarazione di inizio di attività, chiamata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E’ necessario che il gestore del B&B:
- goda dei diritti civili e politici
- non si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e non abbia procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati
- non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo
- per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati, deve aver partecipato a corsi professionali in materia di manipolazione di cibi e bevande (LR 21/2005, art. 5)
- presentare la notifica igienico-sanitaria al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Servizi Sanitaria competente per territorio e per conoscenza al SUAP del Comune competente per territorio.

I locali dove viene svolta l’attività devono avere i seguenti requisiti:
- abitabilità per l’uso di civile abitazione
- osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, anche per quanto attiene la somministrazione a favore degli alloggiati
- titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica
- rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Come ottenere contributi per l'installazione di ascensori in condomini privati

L'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori (legge regionale 30.12.2008 n. 17, art. 10, commi da 38 a 43).

Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Edilizia
Via Giulia 75/1 - 34100 Trieste
Tel. 040 377 - 4616 - 4552
Fax 040 377 - 4633
Orario per le informazioni al pubblico (anche telefoniche) :
da Lunedì a Venerdì: 10.00 - 12.00

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Come ottenere il ristoro dei danni conseguenti a eccezionali avversità atmosferiche

Si tratta di contributi per il ripristino degli immobili e gli impianti, delle attrezzature e dei macchinari, dei prodotti finiti, delle scorte e delle materie prime.
Le micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici possono beneficiare di incentivi per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche, accertate ai sensi della normativa vigente, verificatesi sul territorio regionale e non coperti da assicurazione (Legge regionale 22/2007, articolo 6, commi 68, 69 e 70)

Micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici che hanno subito danni superiori a euro 5.000 a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale segnalati dai sindaci dei Comuni interessati e oggetto di verifica da parte della Protezione civile della Regione.

Sono ammissibili ad incentivo le spese per:
a) il ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, industriale, commerciale, artigianale, turistica o agricola, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere, siano essi in proprietà o in utilizzo a diverso titolo purchè la spesa risulti effettivamente a carico dell'impresa richiedente
b) le spese accessorie connesse al ripristino degli immobili di cui alla lettera a)
c) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'attività dell'impresa, di proprietà o a qualunque titolo posseduti, nonché la ricostituzione dei prodotti in esposizione; nel caso di danno riparabile, si fa riferimento al costo per la riparazione; in caso di danno non riparabile, si fa riferimento al costo per il riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato
d) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiate) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli
f) le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

L'Amministrazione regionale concede l'incentivo una tantum nella misura massima di 40.000,00 euro in relazione alle spese ammissibili preventivate, ad effettivo carico dell'impresa richiedente.
L'intensità dell'incentivo è graduata, in misura uguale per tutte le zone colpite, tra un massimo del 100% e un minimo del 30% delle spese ammissibili preventivate, determinato, sulla base dei danni complessivamente quantificati dai singoli Comuni, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili a bilancio per lo specifico evento atmosferico eccezionale e fino ad esaurimento delle stesse.
Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici.
I sindaci dei Comuni interessati segnalano tempestivamente il verificarsi dell'evento atmosferico eccezionale alla Direzione centrale attività produttive-Servizio politiche economiche e marketing territoriale che - di concerto con la Protezione civile della Regione - accerta l'effettiva eccezionalità dell'evento segnalato.

La domanda deve essere redatta secondo apposito modello e presentata, per il tramite del Comune nel cui territorio è stabilita la sede o l'unità operativa, dell'impresa beneficiaria, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'evento.

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Cosa sono i Corsi per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001- che individua la figura ed il profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario e ne definisce l’ordinamento didattico dei corsi - stabilisce che la formazione dell’Operatore Socio Sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome le quali, nel contesto del proprio sistema formativo, provvedono all’organizzazione dei corsi, in base al fabbisogno di personale annualmente determinato.

 I corsi riconosciuti sono gestiti esclusivamente da Enti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e più precisamente: ENAIP FVG; INDAR; IRES FVG; FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA; COOPERATIVA CRAMARS. La partecipazione ai corsi è gratuita.

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