i servizi offerti dalla PEC
Cos'è:
L'articolo 6 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale recita:
1.
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e
locali salvo che non sia diversamente stabilito.
L'art 48 specifica:
1.
La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Il Comma 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che:
"la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo
della posta".
Di fatto la trasmissione tramite mail di un documento, firmato digitalmente, è equivalente
alla spedizione mediante servizio postale di un documento cartaceo con firma autografa, inoltre se
la trasmissione avviene tra due caselle di Posta Elettronica Certificata la norma assegna alla
trasmissione il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Benefici
- ottimizzazione e velocizzazione delle comunicazioni interne all'ente e con altri
enti/realtà del territorio;
- eliminazione della carta;
- facilitazione nell'erogazione di servizi al cittadino;
- semplificazione ed economicità di trasmissione, archiviazione e ricerca;
- realizzazione del sistema (elettronico) di gestione flussi documentali;
- possibilità di ricercare e recuperare il documento in qualsiasi momento, poiché viene
conservato nel protocollo centralizzato delle AOO (Direzioni centrali/Enti/Agenzie regionali).
- possibilità di ricercare e recuperare ricevute (conservate dal sistema) che costituiscono
prova legale dell'avvenuta spedizione di un messaggio e di eventuale documentazione allegata.
ultimo aggiornamento: lunedì 28 febbraio 2011