L'esercizio del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti
regionali e degli Enti strumentali, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Titolo IV della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Per quanto non previsto dalla citata normativa regionale ed in
quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27
giugno 1992, n. 352.
Criteri e modalità di esercizio del diritto di accesso
Premesso che il diritto di accesso si sostanzia nella facoltà di prendere visione, nonché di
estrarre copia dei documenti amministrativi, si considera documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica di atti formali, anche interni, formati dalla Regione o dalla stessa
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. L'accesso può essere esercitato da chiunque abbia
un interesse personale, qualificato, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti
amministrativi. La richiesta di accesso deve essere rivolta, in modo informale ovvero formale, alla
struttura che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
L'accesso informale si esercita formulando una richiesta, anche verbale, all'ufficio
competente, alla quale segue l'accoglimento immediato della stessa. Ove l'accoglimento immediato
della richiesta informale non sia possibile, il richiedente è invitato contestualmente a presentare
una richiesta formale.
La richiesta deve contenere:
1. l'indicazione dell'identità del richiedente e, ove occorra, dei poteri
rappresentativi;
2. gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi
che ne consentano l'individuazione;
3. la motivazione che giustifica la richiesta di accesso nel caso in cui i
dati contenuti negli atti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. La richiesta formale va presentata in
carta semplice. L'ufficio competente provvede a rilasciare apposita ricevuta.
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla
L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine del procedimento di accesso
La richiesta di accesso viene evasa nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione
all'ufficio competente.
Nel caso di irregolarità o incompletezza della domanda, l'ufficio provvede, entro dieci
giorni, a richiedere, con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, le regolarizzazioni o le
integrazioni necessarie.
In tal caso il suddetto termine decorre dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Viene data comunicazione scritta all'interessato anche qualora la richiesta di accesso venga
inviata per competenza ad altro ufficio.
Accoglimento della richiesta di accesso
L'autorizzazione all'accesso indica l'ufficio presso cui rivolgersi, nonché il periodo di tempo,
non inferiore ai quindici giorni, per prendere visione dei documenti.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, al
rimborso del costo di riproduzione fissato con Decreto n.048/Pres. del 20 febbraio 2002, come
segue:
- formato cm 21 x 29,7 o formato inferiore, in bianco e nero euro 0,15 a
facciata
- formato cm 21 x 29,7 o formato inferiore, a colori euro 0,50 a facciata
- formato cm 29,7 x 42 in bianco e nero euro 0,30 a facciata
- formato cm 29,7 x 42 a colori euro 1,00 a facciata
- formati superiori euro 2,5 al mq,
con un minimo di 1 mq
Il rimborso del costo di riproduzione è dovuto solo per importi superiori a euro 1,50.
Il rilascio di copia ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.
Differimento della richiesta di accesso
Nel caso sia necessario assicurare temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, il responsabile
del procedimento, con atto motivato, dispone il differimento dell'accesso richiesto in via formale,
indicandone la durata.
Non accoglimento della richiesta di accesso
Laddove i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardino la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il responsabile del
procedimento, su determinazione motivata del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di
Servizio, dispone il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto.
Tuttavia la visione dei suddetti documenti è comunque garantita ai richiedenti quand'è
necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Le informazioni contenute negli atti
in visione non potranno essere divulgate.
In tali casi l'ufficio competente provvederà a comunicare l'avvio del procedimento di accesso
ai soggetti controinteressati titolari degli interessi cui i documenti si riferiscono.
Richieste di accesso di portatori di interesse pubblici e diffusi
Le disposizioni sul diritto di accesso si applicano anche alle Amministrazioni pubbliche, alle
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
L'Amministrazione e gli Enti regionali divulgano, mediante idonee pubblicazioni, gli atti a
carattere generale in ordine all'organizzazione, alle funzioni, agli obiettivi ovvero
all'interpretazione di norme giuridiche o alle disposizioni per l'applicazione di esse. Provvedono
altresì a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali. Oltre a ciò, l'Amministrazione
regionale dispone la divulgazione del Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che
ritenga opportuno mediante strumenti informatici e telematici. I testi degli atti così divulgati
non ha valore legale.
Accesso agli atti del Consiglio regionale
Il diritto di accesso è consentito per i documenti concernenti l'attività legislativa e i resoconti
delle sedute del Consiglio regionale secondo la disciplina predetta. Tuttavia non trovano
applicazione le disposizioni riguardanti il responsabile ed il termine del procedimento, nonché
quelle relative al differimento o non accoglimento della richiesta di accesso. Il rilascio di copia
di tali atti è gratuito.