AVVISO: Dal 1° gennaio 2012 l'Ufficio tavolare di Cormons viene soppresso e le relative competenze vengono esercitate dall'ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo.
All'interno dell'ordinamento giuridico italiano convivono - in zone territoriali diverse - due sistemi di pubblicità immobiliare: il sistema delle conservatorie dei registri immobiliari ed il sistema dei libri fondiari o sistema tavolare.
Nella generalità del territorio italiano vige il sistema delle conservatorie, il sistema dei libri fondiari o tavolare è vigente invece nelle provincie di Trieste e Gorizia nonché in alcune zone della provincia di Udine.
Il sistema tavolare vige altresì nelle intere provincie di Trento e Bolzano nonché in zone limitate della provincia di Belluno (Cortina d'Ampezzo, Colle S.Lucia, Pieve di Livinallongo) e di Brescia (Valvestino). Tutti questi territori facevano parte del disciolto impero austroungarico, tant'è vero che il sistema tavolare è diffuso tutt'oggi in gran parte dell'Europa centrorientale.
Nel sistema delle conservatorie la trascrizione esplica effetti meramente dichiarativi - fatta eccezione per l'ipotesi della costituzione d'ipoteca prevista dall'articolo 2808, secondo comma, del codice civile - allo scopo di rendere opponibile ai terzi le vicende concernenti i diritti reali immobiliari.
Per contro l'iscrizione nel Libro fondiario, ha valore costitutivo dei diritti reali sui beni immobili.
L'effetto traslativo del diritto di proprietà o di altri diritti reali (quali usufrutto, uso, servitù….) non si produce sulla base del mero consenso prestato, bensì necessita della successiva iscrizione nei libri fondiari, in deroga all'articolo 1376 del codice civile.
Il sistema tavolare è organizzato su base reale cioè secondo modalità di classificazione fondate sulla identità dei beni immobili, mentre il sistema delle conservatorie segue il criterio personale.
Il sistema tavolare garantisce una maggior certezza dei diritti.
Ogni iscrizione tavolare è disposta con decreto del Giudice tavolare; avverso tale decreto è ammesso reclamo al Tribunale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione alla parte.
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 1070 del 9 giugno 2011 (pubblicata per estratto sul BUR n. 25 del 22 giugno 2011), l'aggiornamento delle tariffe tavolari che sostituiscono quelle stabilite con deliberazione n. 3797 dell' 8 novembre 2001 dalla data del 1° luglio 2011.
a) estratti relativi ad una partita tavolare
euro 10,00
b) autenticazione di atti archiviati presso gli Uffici tavolari e di riproduzioni dei libri maestri
euro 10,00
c) certificazioni desumibili dal libro maestro, dai documenti e dai registri
euro 15,00
d) domande tavolari: per ogni domanda, indipendentemente dalla sua consistenza
euro 25,00
e) copie di documenti, di atti ed elaborati tecnici della collezione dei documenti nonché stampe prodotte da apparecchiature collegate con il sistema informativo del Libro fondiario ovvero collegate a lettori di microfilms: per pagina
euro 0,50 (in formato A3)
euro 0,25 (in formato A4)
Dal mese di ottobre 2009 gli Uffici tavolari hanno avviato l'attività di notifica dei decreti di accoglimento delle domande tavolari relative ad atti rogati od autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dalla legge regionale di assestamento del bilancio 2009 (LR 12/2009, articolo 14, comma 30).
La pubblicazione dell'elenco degli estremi (GN e data di presentazione) delle domande riferite ai decreti accolti dall' ufficio tavolare competente, ha luogo in Parte Prima del Bollettino, in uscita ogni mercoledì del mese e visionabile direttamente dal sito della Regione.
La parte interessata, per avere copia conforme del decreto tavolare notificato tramite pubblicazione, può inoltrare espressa richiesta all'ufficio tavolare competente.
La vigente normativa tavolare consegue sostanzialmente dalla Legge 25.7.1871, pubblicata nel B.L.I. n.95 (Bollettino delle leggi imperiali), mantenuta in vigore, nei territori annessi dopo la prima guerra mondiale, dal R.D. 28.3.1929 n. 499, e dall'Ordinanza 12.1.1872 del Ministero della Giustizia in B.L.I. n. 5 (relativo regolamento d'esecuzione), e successive modificazioni ed integrazioni. Il nuovo testo della Legge generale sui libri fondiari, allegato appunto al decreto medesimo, viene denominato Legge Tavolare.
Leggi e regolamenti regionali disciplinano ulteriormente la materia, entro i limiti stabiliti dalle leggi di attuazione dello statuto d'autonomia.
Il Libro fondiario (art. 1 della Legge Tavolare) si compone del libro maestro (tomo tavolare) e della collezione dei documenti (titoli e documenti sui quali si fonda l'iscrizione).
Fanno parte, inoltre, del Libro fondiario i libri ferroviari (L. 19.5.1874 B.L.I. n . 70) nei quali si iscrivono tutti i terreni appartenenti ad una impresa ferroviaria.
Il libro montanistico - nel quale vengono iscritte tutte le concessioni minerarie e i relativi diritti reali - pur non costituendo parte del libro fondiario - è sottoposto alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili (R.D. 1443 del 29.7.1927).
Integrano il libro maestro alcuni registri che hanno funzione di ausilio alla consultazione, nonché le mappe.
Il registro reale è l'elenco degli immobili censiti nei Comuni catastali in cui vige il sistema tavolare.
L' indice dei proprietari é l'elenco dei soggetti che figurano iscritti quali proprietari di immobili.
Il giornale per atti tavolari é il registro annuale nel quale vengono registrate, in stretto ordine cronologico, le domande tavolari presentate in ogni singolo Ufficio tavolare.
La mappa tavolare e/o catastale è il supporto tecnico atto ad identificare ed a rappresentare graficamente ogni singolo bene. Il valore probatorio delle mappe é comunque sussidiario, cioè limitato al caso di mancanza di altri elementi di prova (azione di regolamento di confini ai sensi dell'articolo 950 del codice civile).
L' art. 8 della Legge Tavolare prevede le seguenti tipologie di iscrizioni nei libri maestri:
1) intavolazioni concernenti i diritti reali immobiliari previsti all'art. 9 della Legge Tavolare (proprietà, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ipoteca, privilegi immobiliari ed oneri reali), immediatamente efficaci;
2) prenotazioni concernenti i diritti reali immobiliari che necessitano, tuttavia, di una successiva giustificazione documentale per poter produrre effetti. Ciò avviene per tutti quegli atti che non possiedono i requisiti di forma prescritti;
3) annotazioni: concernenti atti e fatti che, se non annotati, non sarebbero opponibili
ai terzi (pubblicità dichiarativa).
Il Libro fondiario è pubblico (articolo 7 della Legge Tavolare) ed è consultabile da chiunque.
Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta. Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio del libro fondiario sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici tavolari.
E' disponibile on line un servizio di consultazione della base informativa del Libro fondiario. Il servizio è riservato a Enti e professionisti, individuati dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2003, n 235.
Per essere abilitati alla consultazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono inoltrare al Servizio Libro fondiario una richiesta di accesso alla banca dati informatizzata, designando un dipendente, detto Amministratore, ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione al collegamento telematico. A seguito della richiesta, il Servizio del Libro fondiario assegna all'Amministratore, per il tramite dell'Insiel s.p.a., il permesso di accesso costituito dal codice fiscale (login) e da un codice provvisorio modificabile (password).
A richiesta dell'Ente abilitato, l'Amministratore potrà eventualmente gestire ulteriori permessi di accesso.
Il numero massimo dei permessi di accesso accordato ad ogni singolo Amministratore e le istruzioni circa le modalità operative di attribuzione e di modifica delle password sono resi noti, dall'Insiel s.p.a., contestualmente all'assegnazione dei permessi stessi.