Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti di
conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.
L'intervento è riferito a professionisti con figli con handicap grave di età compresa tra 6 e
14 anni.
Per handicap grave si intende una minorazione singola o plurima con riduzione dell'autonomia
personale per la quale risulti documentata la necessità di supporto assistenziale da parte degli
organismi competenti secondo la vigente normativa in materia.
Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali che
esercitino l'attività professionale in forma individuale.
Professionisti non ordinistici che esercitino l'attività professionale in forma individuale e
che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR
13/2004.
Residenza nel Friuli Venezia Giulia.
Svolgimento dell'attività in forma individuale con studio o sede operativa stabile in Friuli
Venezia Giulia.
Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale.
Gli interessati non devono essere:
- - lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time)
- - collaboratori di impresa familiare
- - artigiani
- - commercianti
- - coltivatori diretti
- - titolari di impresa
- - amministratori di società di persone e di società di capitali
Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento
contributivo.
L’ammissione all’intervento di
sostituzione del/della professionista è consentita qualora la situazione economica del nucleo
familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00
euro.
In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non può essere superiore a
20.000,00 euro.
Caratteristiche dei servizi socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con
handicap grave
Il servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare
:
- - è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-educativa e assistenziale rese al
domicilio del minore con handicap grave;
- - è sostanziato in un servizio rivolto al minore con handicap grave che necessita di interventi
di promozione e di supporto nella gestione dell'autonomia fisica, spaziale, della comunicazione,
dell'assistenza educativa, dell'integrazione relazionale e dell’apprendimento;
- - realizza un sostegno anche a favore dei genitori coinvolti nei compiti educativi e di
integrazione dei processi di crescita, formativi e di socializzazione al fine di evitare ricorso
all’istituzionalizzazione;
Il servizio non deve integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato e non deve
coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al
secondo grado.
Deve essere svolto in regime di libera professione da soggetti in possesso del diploma di
educatore professionale o del diploma di laurea in scienze dell’educazione o del diploma di scuola
media superiore ad indirizzo umanistico e con almeno un anno di esperienza nell’area sociale.
Il servizio deve essere rivolto ad un unico soggetto con handicap grave con orario giornaliero
di tre ore fino ad un massimo di otto ore e può avere una durata massima di 12 mesi.
Deve essere disciplinato da un
accordo formale
tra le parti che preveda il programma delle prestazioni da svolgere in ragione della
specificità e gravità dell’handicap del minore, l’orario di permanenza, la tariffa oraria, le
assicurazioni di pertinenza, le modalità di pagamento, le spese supplementari o forniture a carico
della famiglia, il costo preventivato e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro.
L'ammontare del contributo è pari al 70% delle spese sostenute, fermo restando il limite
massimo di 1.000,00 euro mensili.
Quando presentare la domanda
La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dei servizi
socio-educativi e assistenziali domiciliari a favore dei minori con handicap grave
Cumulabilità degli interventi
Gli interventi di
- - sostituzione del professionista
- - servizi di custodia socio educativa
- - servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi
- - servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a favore del minori con handicap
grave
sono ripetibili e cumulabili tra di loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a
12 mesi frazionabili nel tempo.
Non è consentita la cumulabilità degli interventi tra professionisti appartenenti allo stesso
nucleo familiare
ultimo aggiornamento: Wednesday 13 July 2011