Come stabilito in sede di concertazione, a partire dal 21.06.2010 la presentazione delle domande di Cassa Integrazione in Deroga alla Regione Friuli Venezia Giulia dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso il sistema "Adeline".
Istruzioni per la compilazione della domanda tramite Adeline
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Per maggiori informazioni sulle nuove funzionalità ed una illustrazione passo-passo del loro utilizzo fare riferimento alle istruzioni di compilazione scaricabili dalla homepage di Adeline.
1. Per i datori di lavoro privati che non sono destinatari, in base alla vigente normativa
nazionale, di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che sono destinatari della sola
integrazione salariale ordinaria (CIGO) o della sola integrazione salariale straordinaria (CIGS), e
che necessitano di un intervento di CIG in deroga a seguito di una situazione di crisi, non
implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall’attuale, complessa, congiuntura
economica, sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga per
periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale od orizzontale
della durata complessivamente non superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2012,
che abbiano avuto inizio nel 2012 e per un massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore,
ovvero per una massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative
settimanali.
Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale
presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi (in particolare, le imprese
artigiane iscritte all’EBIART e le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi
iscritte all’EBITER stipulano l'accordo sindacale presso la sede territorialmente competente
dell'ente bilaterale cui sono iscritte, che farà da tramite per la presentazione delle richieste),
ovvero, in caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali e con l'eventuale assistenza
dell'associazione datoriale di riferimento. Il datore di lavoro deve, inoltre, fare immediatamente
sottoscrivere a ciascuno dei lavoratori per i quali viene richiesta la CIG in deroga una
dichiarazione di disponibilità a partecipare a un percorso di politica attiva del lavoro
utilizzando il modello DID disponibile sul sito della Regione, conservando poi le relative
dichiarazioni.
L'accordo riguarda le modalità di sospensione dei lavoratori e deve essere trasmesso al
Servizio lavoro e pari opportunità della Regione, in allegato alla domanda di trattamento, in via
telematica, attraverso il sistema "Adeline", entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o
riduzioni di orario di lavoro.
Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all’INPS provinciale il
modello IG 15 (SR100) con allegato l’accordo sindacale.
I fac-simile degli schemi dell'accordo sindacale sono disponibili nell'apposita sezione del
sito.
Le domande di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in base all’intesa regionale
del 20 dicembre 2011 possono essere presentate al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione
e all’INPS provinciale a decorrere dall’1.1.2012.
La domanda di CIG in deroga deve indicare come modalità di erogazione ai lavoratori dei
trattamenti il pagamento diretto da parte dell'INPS. Nel caso di diversa indicazione, il Servizio
lavoro e pari opportunità provvede in ogni caso ad autorizzare il trattamento di CIG con la
modalità del pagamento diretto.
Ai fini dell’autorizzazione del trattamento di CIG in deroga ciascuna impresa può
sottoscrivere un numero massimo di otto accordi, della durata massima di tre mesi ciascuno, fermo
restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Per il singolo lavoratore
interessato, la sospensione o riduzione di orario prevista da ciascun accordo deve avere una durata
minima di otto ore (quattro ore in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative
settimanali) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno quattro ore
non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno due ore non frazionabili in caso di
lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali).
2. E' prevista, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa integrazione
guadagni in deroga per un periodo non superiore a quattro mesi e comunque non eccedenti il 31
dicembre 2012 a favore di lavoratori sospesi nel 2012 da imprese che, pur essendo destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) che straordinaria (CIGS), non possono
più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS.
Per accedere alla CIG l'impresa deve presentare contestualmente la domanda di concessione del
trattamento entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro:
- al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione, in via telematica, attraverso il
sistema "Adeline";
- all’INPS provinciale, utilizzando il modello IG 15 (SR100) con allegato l’accordo
sindacale.
Il Servizio lavoro e pari opportunità provvede all'espletamento dell'esame congiunto della
domanda e autorizza l'intervento richiesto, sentito il Tavolo regionale di concertazione.
3. Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato
4. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato a
favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa
integrazione salariale ordinaria o straordinaria, limitatamente agli apprendisti i quali non
possano beneficiare del trattamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge
185/2008, convertito con la legge 2/2009, o l’abbiano esaurito, ai lavoratori a domicilio e ai
lavoratori somministrati. L’utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori
apprendisti, i lavoratori a domicilio e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso
alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall’impresa medesima per gli altri
lavoratori.
5. La cassa integrazione in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle
imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’a
ttività lavorativa, ivi compresi i contratti di solidarietà difensivi. Per le imprese che non
rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l’accesso
alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
Il lavoratore ha diritto all'indennità quando:
- risiede e/o è domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
- ha perso il posto di lavoro dall’ 1.1.2012 al 31.12.2012 per un licenziamento collettivo,
plurimo ovvero individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione
o cessazione di attività o di lavoro o si è dimesso per giusta causa;
- successivamente al superamento del periodo di apprendistato il datore di lavoro receda,
purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo;
- con riferimento al medesimo evento non ha già fatto richiesta di analogo trattamento ad altra Regione;
- ha presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995) a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
- non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altra tipologia di trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (es. : indennità di mobilità, di disoccupazione, etc.);
- ha rilasciato al Centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro;
Il lavoratore del settore delle spedizioni ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dall’1.1.2012 al 31.12.2012;
- è stato licenziato da un’impresa di spedizioni compresa negli appositi elenchi e albi.
Il lavoratore del settore dell'autotrasporto ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dall’1.1.2012 al 31.12.2012;
-è stato licenziato da un impresa che eserciti, quale attività esclusiva o primaria, l’a
ttività di autotrasporto conto terzi identificata con il codice ateco 2007 49.41 (ex codice ateco
2002 60.24) iscritta all'albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi.
- se è un apprendista e beneficia del trattamento previsto dall'articolo 19, comma 1 lettera c),
del decreto legislativo 185/2008 può beneficiare dei trattamenti erogati in deroga solo dopo aver
usufruito della tutela prevista dal decreto legislativo medesimo, fermo restando che, nelle ipotesi
in cui manchi l’intervento degli enti bilaterali, la predetta tutela si considera esaurita e il
lavoratore può accedere direttamente al trattamento in deroga.
La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il tramite dei patronati, corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione di disponibilità rilasciata al Centro per l'impiego in cui è domiciliato il
lavoratore.
- copia del contratto di lavoro individuale
- lettera di licenziamento, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta
causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza
Si fa presente che per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la documentazione necessaria e sufficiente per l'ottenimento del benefico è l'iscrizione alla lista di mobilità.
Termini di presentazione
i lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda di mobilità in deroga entro 68
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto la domanda di trattamento
di mobilità in deroga deve essere presentata entro 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro ovvero, qualora ciò costituisca termine più favorevole, entro 30 giorni dall'emanazione del
decreto di autorizzazione del trattamento di mobilità in deroga.
Con riferimento alle proroghe per i lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto, deve essere presentata apposita domanda, a pena di decadenza, all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, entro sessantotto giorni dalla conclusione del precedente periodo di trattamento di mobilità in deroga usufruito.
L'indennità di mobilità in deroga è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore.
L'indennità di mobilità in deroga è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
L'indennità di mobilità in deroga si interrompe quando l'interessato:
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di
anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver
optato per l'indennità di mobilità ;
- trova un'occupazione di tipo autonomo, compresi i contratti di lavoro a progetto.
Maggiori informazioni sui trattamenti di mobilità o cassa integrazione in deroga sono
disponibili sul sito dell'INPS
Ai lavoratori subordinati licenziati dall’1.1.2012 al 31.12.2012 privi di sostegno al
reddito è erogato un trattamento di mobilità in deroga per un periodo non superiore a 6 mesi.
Ai lavoratori licenziati dall’1.1.2012 al 31.12.2012 da imprese del settore delle spedizioni
e dell'autotrasporto sono erogati 12 mesi di mobilità in deroga.
Ai lavoratori del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto che al 31 dicembre 2011
avevano in corso trattamenti di mobilità in deroga sono concessi i seguenti periodi di proroga:
- 12 mesi per i lavoratori che alla data dell’1.1.2012 hanno un età anagrafica pari o
superiore a 50 anni;
- 12 mesi per i lavoratori che alla data dell’1.1.2012 hanno percepito un periodo non
superiore a 18 mesi di mobilità in deroga;
- 12 mesi alle lavoratrici;
- 8 mesi in tutti gli altri casi.
Qualora un soggetto licenziato o dimessosi per giusta causa risulti, in base a quanto sopra
previsto, avere diritto al trattamento di mobilità in deroga per periodi eccedenti il 2012, l’a
utorizzazione è contenuta entro la data del 31 dicembre 2012 ma la domanda di trattamento
presentata conserva la propria validità anche per i periodi eccedenti tale ultima data. Le modalità
di autorizzazione dei periodi residui di trattamento saranno disciplinate nell’ambito dell’intesa
territoriale da stipularsi in materia di ammortizzatori sociali in deroga relativamente al 2013,
subordinatamente all’emanazione della normativa nazionale in materia di concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga nel 2013 e alla disponibilità di risorse.
Restano ferme anche per i periodi eccedenti il 31.12.2012 le concessioni e le proroghe di
trattamenti di mobilità in deroga effettuate entro il 29 giugno 2012.
La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria ed è condizione necessaria
all'erogazione della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga.
Con riferimento alla CIG in deroga, la partecipazione deve avvenire all'interno del periodo
di sospensione. La mancata partecipazione alla formazione comporta la decadenza dal diritto di
percepire il sostegno al reddito.
Ciascun lavoratore per il quale la partecipazione a percorsi di politica attiva è
obbligatoria deve recarsi entro 3 giorni lavorativi dall'inizio della propria sospensione presso
uno degli enti di formazione attuatori dell'offerta formativa portando con sé copia della
dichiarazione di disponibilità sottoscritta e copia del verbale di accordo sindacale con allegata
la programmazione delle sospensioni.
I contenuti della formazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nell'accordo
sindacale allegato alla domanda di ammissione al trattamento.
Entro il terzo giorno lavorativo dalla sottoscrizione presso il competente Centro per l’I
mpiego del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale – P.A.I., ovvero dall’integrazione
di tali documenti con il riferimento all’avvio del percorso di politica attiva connesso alla
fruizione dell’ammortizzatore in deroga, ciascun lavoratore beneficiario del trattamento di
mobilità in deroga deve recarsi, al fine dell’avvio del percorso di politica attiva del lavoro la
cui frequenza costituisce condizione per l’erogazione del sostegno al reddito, presso uno degli
enti di formazione accreditati attuatori dell’offerta di politica attiva per beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga.
L'elenco degli enti di formazione, e il relativo catalogo dell'offerta formativa, è
disponibile sul sito della Regione FVG.
Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
Testo del decreto anticrisi (coordinato con modifiche effettuate dalla Legge di conversione e dalla legge 33/2009) dal sito del Parlamento.
L'articolo d'interesse è il n. 19
Intesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2012